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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 11/01/2022, n. 1
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L. R. Abruzzo 11/01/2022, n. 1
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/12/2023, n. 58
- Sent. Corte Cost. 23/02/2023, n. 27
- L.R. 16/06/2022, n. 10
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Art. 1 - Integrazione all’art. 23-bis della L.R. n. 18/1983 |
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Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Integrazione all’art. 36 della L.R. n. 15/20021. Dopo il comma 11 dell’articolo 36 della legge regionale 10 l |
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Art. 4 - Modifiche all’art. 6 della L.R. n. 10/20041. All’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 5 - Modifiche alla L.R. n. 31/20101. Alla legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in |
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Art. 7 - Modifiche alla L.R. n. 42/20111. Alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 3, i commi da 3 a 17 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Comunità del Parco, d’intesa con l’Assessore preposto, tra soggetti dotati di esperienza e competenza in materia amministrativa e in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, naturalistico ed ambientale. 4. La proposta di cui al comma 3 è formalizzata dalla Comunità del Parco con deliberazione approvata a maggioranza assoluta. 5. In ossequio al principio di leale collaborazione e di autonomia delle comunità locali, le funzioni degli organi di cui al comma 2 non espressamente individuate nel presente articolo trovano declinazione specifica nello statuto dell’Ente e nei rispettivi regolamenti interni, che disciplinano altresì le modalità di funzionamento degli organi e di partecipazione dei membri, anche esterni, nonché la previsione di gettoni di presenza e rimborsi spese, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili e dei limiti di cui al comma 9. 6. Il Consiglio direttiv |
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Art. 9 - Modifiche alla L.R. n. 20/20161. All’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane), dopo il comma |
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Art. 10 - Modifica all’art. 3 della L.R. n. 42/20161. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27 dic |
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Art. 13 - Modifiche all’art. 20 della L.R. n. 45/20191. Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 m |
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Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Modifiche all’art. 5 della L.R. n. 1/20211. Alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)) sono apporta |
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Art. 16 - Modifica all’art. 4 della L.R. n. 8/2021 |
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Art. 17 - Art. 18 Omissis
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Art. 19 - Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua1. Al fine di consentire l’affidamento ai Consorzi di bonifica delle funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene, ivi compresa la gestione delle opere di 2a e 3a categoria ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), s |
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Art. 20 - Ulteriori obblighi di trasparenza1. In aggiunta agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di |
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Art. 21 - Clausola di invarianza finanziaria1. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 trovano copertura nei termini indicati negli articoli medesimi |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). |
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