L. R. Abruzzo 02/12/2011, n. 42 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Abruzzo 02/12/2011, n. 42

Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.
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Art. 1 - Finalità

N11

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità generali di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) ed in conformità alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nel definire i nuovi confini del Parco naturale regionale Sirente Velino e disciplinare il funzionamento dell'Ente Parco Natura le Regionale Sirente Velino e dei suoi organi, la Regione persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

a) tutelare e conservare le specie e gli habitat naturali nonché valorizzare le caratteristiche geologiche, pedologiche, paesaggistiche, storico-archeologiche e paleontologiche del territorio del Parco;

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Art. 2 - Ente Parco e confini

N12

1. N41 I confini del Parco naturale regionale Sirente Velino sono individuati come da cartografia in scala 1:100.000 allegata alla presente legge (Allegato 1) e come da cartografia in scala 1:25.000 depositata presso il competente ufficio della Giunta regionale

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Art. 3 - Ente Parco

1. È istituito l'Ente Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38.

2. Sono organi dell'Ente Parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Comunità del Parco;

d) il Revisore unico. N14

3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Comunità del Parco, d’intesa con l’Assessore preposto, tra soggetti dotati di esperienza e competenza in materia amministrativa e in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, naturalistico ed ambientale. N25

4. La proposta di cui al comma 3 è formalizzata dalla Comunità del Parco con deliberazione approvata a maggioranza assoluta. N25

5. In ossequio al principio di leale collaborazione e di autonomia delle comunità locali, le funzioni degli organi di cui al comma 2 non espressamente individuate nel presente articolo trovano declinazione specifica nello statuto dell’Ente e nei rispettivi regolamenti interni, che disciplinano altresì le modalità di funzionamento degli organi e di partecipazione dei membri, anche esterni, nonché la previsione di gettoni di presenza e rimborsi spese, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili e dei limiti di cui al comma 9. N25

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Art. 3-bis - Comitato consultivo

N16

1. È istituito con funzioni consultive tecnico-scientifiche il Comitato consultivo, composto da:

a) Presidente del Parco;

b) Direttore del Parco;

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Art. 4 - Piano del Parco e Regolamento

1. Il Piano ed il Regolamento del Parco sono predisposti dall'Ente Parco in base ai criteri e alle finalità della presente legge. Il Piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla Regione secondo la procedura prevista dall'art. 14 della L.R. n. 38/1996. La predisposizione del Piano del Parco è effettuata entro e non oltre 18 mesi dall'insediamento del Consiglio Direttivo. Qualora ciò non avvenga, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi per la predisposizione del Piano del Parco.

2. Il Piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. Deve inoltre tenere in considerazione gli strumenti urbanistici comunali definitivamente adottati ed approvati al momento della pubblicazione della presente legge. In particolare deve contenere:

a) le analisi di

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Art. 5 - Effetti del Piano del Parco

1. Il Piano del parco ha valore di Piano territoriale regionale e sostituisce, secondo le modalità di cui al comma 2, le norme difformi dei piani urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesistico di cui all'

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Art. 6 - Regolamento

1. Il Regolamento disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali e quelle agricole multifunzionali; N18

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di trasporto;

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Art. 7 - Piano pluriennale economico e sociale

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel Piano del Parco, la Comunità del Parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Comunità del Parco avvia, contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività sostenibili.

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Art. 8 - Statuto

1. Lo Statuto, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 13 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38, definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente Parco.

2. Lo Statuto, inoltre, stabilisce:

a) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le

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Art. 9 - Norme transitorie di salvaguardia

1. All'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, anche se difformi dalle previsioni del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici. N2

2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

b) modificazioni del regime delle acque, fatti salvi gli interventi che assicurano il deflusso minimo vitale previa autorizzazione dell’Ente Parco. Sono consentiti altresì interventi di restauro e difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; N6

c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, nelle more della sua approvazione,

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Art. 10 - Personale

1. La pianta organica del Parco regionale del Sirente-Velino è approvata dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 78/2010 sul contenimento della spesa in materia del pubblico impiego, nonché dall'art. 26 della L.R. n. 6/2009 sulle procedure autorizzatorie per le assunzioni. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'Ente. Per le assunzioni a tempo determinato si applicano le disposizioni

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Art. 10-bis - Funzioni associate

N21

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Art. 11 - Articolazione in zone

1. Il territorio del Parco naturale regionale del Sirente-Velino può essere articolato nelle seguenti zone:

a) Zona A: di eccezionale valore naturalistico (Riserva integrale), per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;

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Art. 12 - Vigilanza e sorveglianza

N22

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 della L. 394/1991, la vigilanza sulla gestione del Parco è esercitata dalla Regione.

2. La sorveglianza sul territorio del Parco è affidata:

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Art. 13 - Affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi

1. L'Ente Parco, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del Parco e nel Piano pluriennale econ

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Art. 14 - Misure di incentivazione

1. Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge n. 394/1991. Inoltre ad essi è attribuita pri

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Art. 15 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazion

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Art. 16 - Non cumulabilità degli incarichi

N23

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Art. 17 - Norme transitorie

1. È abrogata la legge regionale 7 marzo 2000, n. 23(Parco naturale regionale "Sirente-Velino": adeguamento alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38 e revisione dei confini).

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Art. 18 - Modifiche ed integrazioni all'art. 23 della L.R. n. 1/2010 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2010)

1. All'art. 23 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione de

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Art. 19 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Uffi

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Allegato

N24

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

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