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L. R. Abruzzo 20/12/2019, n. 45

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano sulla proposta per l'attuazione

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Art. 2 - Gestione in forma associata di attività

1. Al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento delle attività afferenti alle funzioni disciplinate dall'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica), i Consorzi di bonifica gestiscono in forma associata almeno le seguenti attività:

a) partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;

b) affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'

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Art. 3 - Convenzioni con gli imprenditori agricoli, collaborazione, concertazione e accordi di programma

1. Allo scopo di rendere efficiente la gestione e valorizzare risorse, professionalità ed esperienze dei territori di competenza, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza, possono affidare i lavori di propria competenza agli imprenditori agricoli, di cui all'

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Art. 4 - Organi consorziali

1. Gli Organi dei Consorzi di bonifica sono:

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Art. 5 - Assemblea dei consorziati

1. Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo

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Art. 6 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e quelle definite nello Statuto del Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto di undici membri, di cui otto eletti dall'Assemblea dei consorziati.

3. Per assicurare la rappresentanza pubblica nei Consorzi di bonifica, fanno parte di ciascun Consiglio di amministrazione tre membri di diritto nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle

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Art. 7 - Sistema elettorale del Consiglio di amministrazione

1. I consorziati eleggono i membri elettivi del Consiglio di amministrazione mediante voto pro-capite e segreto.

2. Per la elezione dei membri elettivi di cui al comma 1, i membri dell'Assemblea sono suddivisi in tre sezioni, in relazione al diverso carico contributivo:

a) nella prima sezione sono inclusi coloro che appartengono a categorie extragricole, anche se corrispondono contributi consorziali, nonché i consorziati aventi interessi marginali in agricoltura, ossia con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l'inclusione nella seconda sezione, di cui alla lettera b);

b) nella seconda sezione sono inclusi i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo. Il minimo è rappresentato dal contributo più elevato della prima sezione di cui alla lettera a) e il massimo è costituito dal contributo minimo della terza sezione, di cui alla lettera c);

c) nella terza sezione sono inclusi i consorziati con un carico contributivo superiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione, di cui alla lettera b).

3. La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro e la terza da tre delegati.

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Art. 8 - Incandidabilità

1. Non possono essere candidati nel Consiglio di amministrazione:

a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

b) gli interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;

c) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'isc

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Art. 9 - Elezione del Comitato amministrativo

1. Il Consigliere anziano per età convoca il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla proclamazione. N9

2. Il Consiglio di amministrazione,

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Art. 10 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicale nello Stat

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Art. 11 - Mozione di sfiducia

1. Nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio, avverso il Presidente può essere proposta una mozione di sfiducia dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica; la mozione, motivata e recante la sottoscriz

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Art. 12 - Gestione Commissariale

1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi

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Art. 13 - Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. In ciascun Consorzio il Revisore unico esercitai compiti di controllo

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Art. 14 - Compensi e gettoni di presenza

1. I Consorzi determinano autonomamente i compensi per il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere eletto nel Comitato amministrativo nella misura massima rispettivamente del trenta per cento, del dieci per cento e del cinque per cento dell'indennità di carica prevista per il Consigliere regionale.

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Art. 15 - Vigilanza

1. Le deliberazioni degli organi consorziali, non soggette ad approvazione di cui al comma 2, diventano esecutive dopo venti giorni dalla pubblicazione all'albo del Consorzio.

2. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente per l'agricoltura, le deliberazioni concernenti:

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Art. 16 - Modifiche all'articolo 11 della L.R. 36/1996

1. Dopo la lettera h) del comma 1-bis dell'articolo 11 della L.R. 36/1996 sono inserite le seguenti:

"h-bis) attività riguardanti la stabilità dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrità e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali;

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Art. 17 - Modifiche alla L.R. 42/2012

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 42 (Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica) �

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Art. 18 - Modifiche all'articolo 4 della L.R. 19/2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento

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Art. 19 - Modifiche statutarie

1. I Consorzi di bonifica uniformano ed adeguano i propri statuti alle previsioni della presente legge, sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento competente, definito in raccordo con l'ANB

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Art. 20 - Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, un Commissario con comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spella assicurare la gestione ordinaria dell’Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l’assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge;

b) approvare il nuovo Statuto in conformità alla presente legge;

c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attività co

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Art. 21 - Valutazione risultati conseguiti.

1. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari in merito all'attuazione della presente legge, attraverso la presentazione di una relazione che evidenzi, in particolare, i risultati conseguiti dai Consorzi di bonifica riguardo a:

a) realizzazione di economie di gestione;

b) ottimizzazion

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Art. 22 - Trasparenza e Integrità

1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, i Consorzi di bonifica applicano modalità e procedure improntate alla trasparenza, all'imparzialità e alla buona amministrazione, assicurando il puntuale rispetto della pertinente normativa europea, nazionale e regionale.

2. Per garantire la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, i Consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti attraverso:

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Art. 23 - Contabilità economico patrimoniale e controllo di gestione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 N8, i Consorzi di bonifica integrano la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, in base ai principi sanciti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della

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Art. 24 - Incarichi dirigenziali

1. I dirigenti dei Consorzi di bonifica, in tutte le articolazioni previste dalla contrattazione nazionale, sono assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni

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Art. 24-bis - Disposizioni transitorie

N2

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Art. 25 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel

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Art. 26 - Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

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Art. 27 - Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a)

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Art. 28 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

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