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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Green pass per i professionisti: normativa e casistica
Il presente contributo intende fornire un quadro chiaro e schematico relativamente all’obbligo di possesso del Green pass (“base” o “rafforzato”) in rapporto alle diverse fattispecie che possono interessare un professionista, anche a seguito del D.L. 07/01/2022, n. 1, che ha aggiunto nuove indicazioni riguardo la necessità di possesso di certificati verdi e obbligo vaccinale per over 50.
Si ricorda che il D.L. 21/09/2021, n. 127, tramite l'inserimento degli artt. 9-quinquies e 9-septies del D.L. 22/04/2021, n. 52, ha introdotto l'obbligo, dal 15/10/2021, di possedere ed esibire il Green pass per svolgere l'attività lavorativa nel settore pubblico e privato.Il suddetto obbligo non riguarda solo i dipendenti, ma anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni. Si tratta di tutti coloro che per qualunque motivo e a qualunque titolo entrino nei luoghi di lavoro allo scopo di svolgere un’attività, a prescindere dalla forma contrattuale.
QUADRO GENERALE SUL D.L. 1/2022 - Dall’8 gennaio 2022 al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, è stato previsto l’obbligo vaccinale per i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Si ricorda che l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19 consentono il possesso del Green pass “rafforzato”, il quale è necessario - ai sensi dell’art. 4-quinquies del D.L. 44/2021, inserito dal D.L. 1/2022 - per l’accesso ai luoghi di lavoro per i soggetti over 50 dal 15/02/2022.
GREEN PASS PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO- La normativa emergenziale ha previsto diverse fattispecie che possono presentarsi nella normale giornata lavorativa di un professionista e che si riassumono qui di seguito.
Accesso del professionista al proprio studio professionale
Il professionista che accede al proprio studio professionale è tenuto al possesso del Green pass in virtù della formulazione ampia dell’art. 9-septies del D.L. 52/2021, che prevede l’obbligo del Green pass per “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato […] ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”. Ovviamente, il professionista che lavora da solo in studio non sarà controllato da terzi, ma tutti gli obblighi sono comunque da ritenersi operativi in capo al medesimo, che sarebbe dunque esposto alle responsabilità e all’imputabilità delle sanzioni di cui al comma 9 dell’art. 9-septies del D.L. 52/2021.
Dal 15/02/2022, come sopra accennato, l’accesso ai luoghi di lavoro per i soggetti over 50 è consentito solo se si possiede un Green pass “rafforzato”.
Nel particolare caso in cui lo studio del professionista coincida con l’abitazione, in assenza di chiarimenti specifici, l’interpretazione preferibile sembrerebbe essere quella secondo cui qualora il professionista adibisca “ufficialmente” la propria abitazione o anche solo una parte di essa a studio professionale, operi anche in tal caso l’obbligo di possesso del Green pass “rafforzato”.
Accesso del professionista in cantiere
Anche il cantiere (ad esempio, cantiere edile) è considerato luogo di lavoro. In tale caso, si ritiene che l'obbligo di controllo incomba al datore di lavoro dell'impresa che opera nel cantiere, il quale dovrà pertanto adottare le misure previste dalla legge. Tale obbligo non incombe dunque al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il quale non può essere considerato un datore di lavoro (vedi anche Green pass nei cantieri, chi lo controlla?).
Accesso di clienti e collaboratori/dipendenti nello studio professionale
Per quanto riguarda l’accesso di clienti presso lo studio professionale, non è richiesto il possesso del Green pass.
Al contrario, invece, i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale sono tenuti al possesso del Green pass secondo la normativa sopra esposta e diversificata in base all’età (Green pass “rafforzato” per lavoratori over 50 dal 15/02/2022, Green pass “base” per gli altri lavoratori).
GREEN PASS PER L’ACCESSO A UFFICI PUBBLICI- Per quanto concerne l’ingresso presso uffici pubblici, la normativa prevede la necessità del possesso del Green pass “base” dal 1° febbraio 2022.
Non essendo prevista una specificazione per il caso del professionista over 50 che si reca presso uffici pubblici a scopo lavorativo (ad esempio: richiesta informazioni, consegna pratiche ecc.), tale fattispecie sembrerebbe riconducibile al cittadino utente di servizi e non al lavoratore che accede ad un luogo di lavoro, di conseguenza sarebbe sufficiente il possesso del Green pass “base” anche dopo il 15/02/2022.
Tuttavia, nelle FAQ pubblicate nel sito del Governo viene specificato che “I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della Certificazione verde ed esibirla su richiesta”.
OBBLIGHI DI CONTROLLO- La verifica del rispetto dell'obbligo incombe ai datori di lavoro, i quali devono:
- definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche;
- prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
- individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.
Per chi lavora in proprio e non ha dipendenti, non ci sono indicazioni in merito alla titolarità dell'obbligo di verificare il Green pass.