Green pass nei cantieri, chi lo controlla? | Bollettino di Legislazione Tecnica
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12/10/2021

Green pass nei cantieri, chi lo controlla?

Dal 15/10/2021 chiunque svolge una attività lavorativa nei cantieri edili è obbligato a possedere ed esibire il Green pass; l'obbligo di verifica spetta al datore di lavoro delle imprese edili e non al CSE.

Obbligo di possedere ed esibire il Green pass 
Il D.L. 21/09/2021, n. 127, tramite l'inserimento degli artt. 9-quinquies e 9-septies del D.L. 22/04/2021, n. 52, ha introdotto l'obbligodal 15/10/2021 al 31/12/2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) per svolgere l'attività lavorativa nel settore pubblico e privato.

Il suddetto obbligo non riguarda solo i dipendenti, ma anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.
Si tratta di tutti coloro che per qualunque motivo e a qualunque titolo entrino nei luoghi di lavoro allo scopo di svolgere un’attività, a prescindere dalla forma contrattuale; quindi, a mero titolo esemplificativo: i dipendenti, i collaboratori occasionali, i lavoratori somministrati, i volontari, i fornitori (che accedono ai locali), i tecnici, i lavoratori autonomi, i prestatori d’opera o di servizio (ad es. addetti all’installazione, manutenzione, riparazione di impianti e attrezzature, edili, ecc.), i professionisti e loro dipendenti, i funzionari pubblici che per qualunque motivo accedano ai suddetti luoghi di lavoro. o comunque i soggetti che svolgono la loro attività per corsi di formazione all’interno dei luoghi di lavoro (ad es. tirocinanti, lavoratori che volgono servizio civile, partecipanti ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro o formazione professionale).

Obbligo di controllo 
La verifica del rispetto dell'obbligo incombe ai datori di lavoro, i quali devono:
- definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche;
- prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
- individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Per chi lavora in proprio e non ha dipendenti, non ci sono indicazioni in merito alla titolarità dell'obbligo di verificare il Green pass.

Si precisa in proposito che anche il cantiere (ad es. cantiere edile) è considerato luogo di lavoro. In tale caso, si ritiene che l'obbligo di controllo incomba al datore di lavoro dell'impresa che opera nel cantiere, il quale dovrà pertanto adottare le misure previste dalla legge. Tale obbligo non incombe dunque al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il quale non può essere considerato un datore di lavoro. 

Indicazioni ANCE
Si segnala inoltre che l'ANCE, durante l'audizione del 05/10/2021 presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 127/2021, ha evidenziato la necessità del datore di lavoro di organizzare preventivamente la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, soprattutto in un settore, quale quello dell’edilizia, connotato da una particolare organizzazione del lavoro stesso:
- molti lavoratori si recano direttamente presso il luogo di svolgimento della prestazione, senza passare preventivamente presso la sede o il magazzino dell’azienda (es. lavori stradali o lavori di manutenzione della rete idrica o fognaria);
- all'interno dei cantieri sono spesso presenti più imprese esecutrici, oltre ai vari fornitori, lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- l’attività è spesso realizzata da squadre composte da specifiche professionalità, per cui l’assenza imprevista anche di un solo lavoratore può comportare l’impossibilità di adibire al lavoro l’intera squadra.

Secondo l'ANCE, pertanto, è necessario snellire gli adempimenti a carico del datore di lavoro per la verifica del possesso del Green pass:
- introducendo in maniera esplicita l’obbligo per il lavoratore che non sia in possesso di Green pass di comunicarlo al datore di lavoro con congruo preavviso rispetto all’inizio della prestazione lavorativa; ciò consentirebbe all’impresa di fronteggiare le difficoltà organizzative derivanti dall’assenza di uno o più dipendenti;
- consentendo a tutte le imprese, anche con più di 15 dipendenti, di poter sospendere i dipendenti privi di Green pass, fin dal terzo giorno di assenza ingiustificata, per poterli sostituire con lavoratori assunti a tempo determinato e/o con lavoratori in somministrazione, anche per un periodo superiore ai 10 giorni ora previsti, prorogabile e/o rinnovabile anche più di una volta fino al 31/12/2021 o comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza;
- introducendo un’apposita disposizione che sollevi l’impresa da eventuali responsabilità per inadempimento nei confronti del committente qualora si verifichi un ritardo nell’esecuzione dei lavori causato dall’assenza di uno o più lavoratori (dell’impresa affidataria o dell’impresa subappaltatrice) per mancato possesso del Green pass.

Dalla redazione