Compensazione prezzi materiali da costruzione: dal MIMS indicazioni per calcolo e pagamento | Bollettino di Legislazione Tecnica
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26/11/2021

Compensazione prezzi materiali da costruzione: dal MIMS indicazioni per calcolo e pagamento

In tema di appalti pubblici, la Circolare del MIMS pubblicata il 25/11/2021 specifica le modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.

Riferimenti normativi
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), prevede dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici (si veda Materiali da costruzione: compensazioni per l'aumento dei prezzi nei contratti pubblici).

Con il D.M. 11/11/2021, pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 (si veda Aumento prezzi materiali da costruzione: pubblicato il Decreto con le rilevazioni).

La Circolare pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) il 25/11/2021, fornisce indicazioni operative per l'applicazione della compensazione.

Modalità operative
In particolare, la Circolare precisa che si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione è così determinata:
a) la variazione percentuale, depurata dell’alea prevista a carico dell’appaltatore, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al Decreto che accerta la variazione.

Ai fini del calcolo dell’eventuale compensazione, i prezzi indicati nel Decreto assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti.

In relazione alle lavorazioni effettuate nell’arco temporale indicato dal citato art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 e presenti come tali in contabilità (allibrate nel libretto delle misure ovvero riportate nel registro di contabilità), il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:
- per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
- per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.

Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.
Il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto provvedono a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, e provvede ad effettuare il relativo pagamento.

La Circolare riporta inoltre 2 esempi applicativi per il calcolo della compensazione.

Dalla redazione