Superbonus: il 60% dei lavori si riferisce all’intervento complessivamente considerato | Bollettino di Legislazione Tecnica
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24/11/2021

Superbonus: il 60% dei lavori si riferisce all’intervento complessivamente considerato

Per verificare che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento “complessivo”, occorre considerare lo stesso nella sua interezza e non solo con riferimento a lavorazioni agevolate. Chiarimenti anche in tema di accorpamento e limiti di spesa (Interpello 791/2021).

SUPERBONUS E RAGGIUNGIMENTO DEL 60% DEI LAVORI- Nell’Interpello 791/2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito un’interpretazione relativa all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 8-bis, primo periodo, ai sensi del quale “Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”.
Per effetto di tale disposizione, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo a determinati tipi di lavori (come ad esempio le opere strutturali, per i quali nel caso di specie l’istante intende usufruire del Superbonus).
In pratica, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che la concessione delle agevolazioni è legata al completamento degli interventi stessi in maniera integrale, come descritti nei procedimenti edilizi attivati e nelle tempistiche previste dagli stessi.

Per approfondimenti riguardanti gli Stati di avanzamento lavori (SAL) ai fini del Superbonus vedi anche Stati di avanzamento lavori (SAL) Superbonus 110%: modalità di calcolo ed esempi e SAL per Superbonus con spese sostenute in due anni diversi.

ACCORPAMENTO DI PIÙ UNITÀ ABITATIVE E LIMITI DI SPESA- Con riferimento invece al calcolo dei massimali di spesa, nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che è necessario valorizzare la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi al termine. Tale orientamento - ribadito dall’Agenzia delle entrate nell’Interpello in commento - riprende quanto riportato nella risposta al quesito 4.4.6. della Circ. Ag. Entrate 22/12/2020, n. 30/E.

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