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03/11/2021

SAL per Superbonus con spese sostenute in due anni diversi

Una interpretazione oggettiva porta a ritenere possibile chiudere uno Stato di avanzamento lavori (SAL) per la cessione del credito o sconto in fattura del Superbonus 110%, utilizzando per raggiungere il 30% spese sostenute a cavallo d’anno, quindi ad esempio parte nel 2021 e parte nel 2022.

Nota a cura di
Legislazione Tecnica Area Consulenza

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Si vuole chiarire in questo contributo se sia possibile chiudere uno Stato di avanzamento lavori(SAL) finalizzato alla cessione del credito o allo sconto in fattura, ai fini del Superbonus 110%, utilizzando ai fini del raggiungimento dell’importo minimo del 30% prescritto dalla normativa spese sostenute “a cavallo d’anno”, quindi ad esempio parte nel 2021 e parte nel 2022.
Per tutto quanto riguarda in generale gli Stati di avanzamento lavori (SAL) ai fini del Superbonus, con esempi di calcolo, si rinvia a Stati di avanzamento lavori (SAL) Superbonus 110%: modalità di calcolo ed esempi.

Ipotizziamo pertanto di trovarci nella situazione esemplificata nella seguente figura, in cui sono state sostenute alcune spese in acconto nel corso del 2021, ma queste non sono sufficienti per raggiungere la soglia del 30%, che sarebbe invece raggiunta in tempo per eseguire la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate (quindi entro il 16/03/2022), con le ulteriori spese per lavorazioni eseguite nel 2022.

SAL per Superbonus con spese sostenute in due anni diversi

Su questo punto, l’unico chiarimento espresso reso dall’Agenzia delle entrate è contenuto nella risposta a Interpello della Direzione Regionale Veneto n. 907-1595/2021, secondo il quale il SAL andrebbe fatto solo con spese sostenute nello stesso anno solare.
Questo interpello non convince affatto, dal momento che la DRE Veneto argomenta che il diritto alla detrazione matura in relazione alle spese sostenute nel medesimo periodo d’imposta, non considerando però che una cosa è il diritto alla detrazione, altro è invece la possibilità di monetizzare tale diritto cedendolo, da esercitarsi tramite comunicazione all’Agenzia delle entrate che “deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione” (Provvedimento Ag. Entrate 283847/2020, punto 4.1), nessuno vieta pertanto al contribuente di comunicare all’Agenzia delle entrate le spese sostenute a gennaio e febbraio del 2022 entro il 16/03/2022, così come nessuna norma indica che per la cessione del credito si debba attendere la fine del periodo d’imposta.
Inoltre l’asseverazione del SAL prescinde dal periodo di imposta in cui le relative spese sono sostenute.

Pertanto, riteniamo che il SAL possa chiudersi anche con spese sostenute nel 2021 + 2022, purché ovviamente entro la scadenza per l'invio della comunicazione all'AdE quindi entro il 16/03/2022.
Resta fermo chiaramente che il cessionario (l’acquirente del credito, quindi nella maggior parte dei casi la banca o istituto di credito) a sua volta potrà sfruttare il credito acquistato portandolo in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (comma 3, art. 121 del D.L. 34/2020). In altre parole la banca potrà portata in compensazione il credito acquistato in questo modo:
- per la parte corrispondente alle spese sostenute nel 2021, nel corso del periodo d’imposta 2022;
- per la parte corrispondente alle spese sostenute nel 2022, nel corso del periodo d’imposta 2023.

Dal punto di vista operativo, infine, sarà necessario per il contribuente eseguire due comunicazioni distinte (seppur relative allo stesso SAL).
Infatti l'invio per la cessione del credito deve essere unico per ogni anno di competenza, o in altri termini la comunicazione non può contenere spese a cavallo di due anni, considerato che nel modello di comunicazione è possibile indicare solo un periodo di sostenimento delle spese, quindi nella fattispecie 2021 o 2022 (cfr. figura relativa al Quadro A della comunicazione).

Comunicazione opzione all'Agenzia entrate

Sarebbe doveroso che l'Agenzia entrate esprima chiarimenti tempestivi e definitivi sotto forma di una Risoluzione, e non un semplice Interpello, a beneficio della certezza degli operatori su una materia tanto delicata.

Qualora non sia possibile conseguire il SAL del 30% in tempo utile per la comunicazione entro il 16/03/2022, le spese 2021 non potrebbero accedere allo sconto in fattura o cessione del credito ma andrebbero detratte direttamente almeno per la prima quota annuale, potendo poi cedere le quote residue entro il 16/03/2023 (Provvedimento Ag. Entrate 283847/2020, punto 1.4).

Dalla redazione