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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
SCIA alternativa al PdC per ampliamento dell’immobile
Nel caso di specie si trattava di stabilire se per le opere contestate (consistenti sostanzialmente in un ampliamento del fabbricato preesistente inferiore al 20% della volumetria totale dell’immobile) fosse necessario il permesso di costruire in luogo della SCIA alternativa disciplinata dall’art. 23, D.P.R. 380/2001 presentata dal ricorrente.
Il TAR Puglia-Bari 24/07/2021, n. 1262 ha premesso che il citato art. 23 individua una serie di interventi edilizi assentibili tramite SCIA alternativa, tra i quali quelli di ristrutturazione edilizia c.d. pesante di cui all’art. 10, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c) (interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso).
Ciò posto, in base alla Tabella A allegata al D. Leg.vo 222/2016, gli elementi che connotano gli interventi di ristrutturazione pesante, realizzabili tramite SCIA alternativa a permesso di costruire ex art. 23, sono, tra gli altri, quelli che non comportino la completa demolizione dell'edificio e comportino:
- l’aumento del volume complessivo;
- modifiche al prospetto dell'edificio;
- un cambio d'uso urbanisticamente rilevante se l’immobile è ricompreso nel centro storico.
Dal combinato disposto di tali norme discende che l'ampliamento del fabbricato preesistente è riconducibile agli interventi di cui alla lett. c), comma 1 dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001, per i quali è ammessa la SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 380/2001, comma 01, lett. a). Di conseguenza per tale intervento non è configurabile una prescrizione tassativa del permesso di costruire.
I giudici hanno quindi accolto il ricorso, precisando tuttavia che, nonostante il superamento del termine di trenta giorni dall’avvenuta presentazione della SCIA, rimane in capo all’Amministrazione il potere di esercitare la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Pertanto hanno ordinato al Comune di riesaminare la SCIA presentata alla luce delle considerazioni suesposte.
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