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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Subappalto: confermata la nuova disciplina del D.L. Semplificazioni
In tema di subappalto l’art. 49 del D.L. 31/05/2021, n. 77 apporta significative modifiche all’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016 suddivise in due fasi: modifiche di immediata vigenza dal 01/06/2021 (entrata in vigore del Decreto) e modifiche per le quali è prevista l’efficacia differita a decorrere dal 01/11/2021.
In sintesi, si tratta della temporanea elevazione al 50% del limite quantitativo e della sua successiva abolizione, del divieto di subappalto totale o per la prevalenza di determinate lavorazioni, dell’introduzione di obblighi del subappaltatore a tutela dei lavoratori e della responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore.
Per il dettaglio delle modifiche e della relativa decorrenza si veda Subappalto: modifiche nel D.L. Semplificazioni 2021.
Il testo della Legge di conversione del Decreto (L. 108/2021), conferma tali disposizioni e introduce un’ulteriore semplificazione, mediante la sostituzione del secondo periodo del comma 7 dell’art. 105, D. Leg.vo 50/2016 al fine di riferire direttamente al subappaltatore l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata.
La nuova disposizione stabilisce infatti che dal 01/11/2021, la dichiarazione del subappaltatore - trasmessa alla stazione appaltante dall’affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto - riguarda, oltre all’attestazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, anche il possesso da parte del medesimo subappaltatore dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del D. Leg.vo 50/2016 (requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica, nonché requisiti di qualificazione). Spetta alla stazione appaltante la verifica di tale dichiarazione tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 81, D. Leg.vo 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021.
Non è più prevista dunque la trasmissione separata della certificazione del possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore, in quanto tutti i requisiti saranno attestati direttamente da quest’ultimo nella suddetta dichiarazione.
Infine con l'art. 52, D.L. 77/2021, come modificato dalla Legge di conversione, viene prorogata al 31/12/2023 la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori e delle verifiche in sede di gara di cui all'art. 80, D. Leg.vo 50/2016 riferite al subappaltatore, disposta dall'art. 1, comma 18, D.L. 32/2019.
Per approfondimenti su tutte le novità introdotte dal D.L. 77/2021 in materia di subappalto si veda Subappalto: modifiche nel D.L. Semplificazioni 2021.