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10/06/2021

Subappalto: modifiche nel D.L. Semplificazioni 2021

Elevato al 50% il limite quantitativo al subappalto fino al 31/10/2021, abolizione del limite di legge dal 01/11/2021, divieto di subappalto totale o per la prevalenza di determinate lavorazioni, obblighi del subappaltatore e responsabilità solidale nelle nuove disposizioni del D.L. Semplificazioni 2021.

Il D.L. 31/05/2021, n. 77, nell'ottica di una semplificazione normativa di alcuni istituti del Codice dei contratti pubblici, è intervenuto anche sulla disciplina del subappalto, modificandola profondamente in alcuni suoi aspetti. Con l'occasione ha rimosso gli elementi critici che erano stati oggetto di decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea che avevano censurato la normativa italiana in quanto eccessivamente limitativa dell'istituto.
La nuova disciplina è introdotta dall’art. 49, D.L. 77/2021 e apporta modifiche all’art. 105, D. Leg.vo 50/2016 suddivise in due fasi: modifiche di immediata vigenza a partire dal 01/06/2021 (entrata in vigore del Decreto) e modifiche per le quali è prevista l’efficacia differita a decorrere dal 01/11/2021.

DISPOSIZIONI DAL 01/06/2021
Limite della quota subappaltabile
- In particolare il Decreto interviene sul limite all’utilizzo del subappalto fissato dall’art. 105, D. Leg.vo 50/2016, stabilendo che fino al 31/10/2021 il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto. Viene quindi elevato al 50% il limite già aumentato temporaneamente al 40% dal D.L. Sblocca cantieri (D.L. 32/2019). La disposizione si applica anche in deroga a quanto previsto per le c.d. opere super specialistiche.

Soppressione del limite dei ribassi al subappaltatore - Viene inoltre soppressa la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al 20% dei prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione all’affidatario principale (modifica al comma 14 dell’art. 105, D. Leg.vo 50/2016).

Divieto di subappalto totale o per la prevalenza di determinate lavorazioni - Con la modifica al comma 1, dell’art. 105, D. Leg.vo 50/2016 si stabilisce, oltre alla previsione che il contratto non può essere ceduto, che non può essere affidata a terzi:
- l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
- nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Obblighi del subappaltatore e tutela dei lavoratori - Con la modifica del comma 14 dell’art. 105, D. Leg.vo 50/2016 è previsto inoltre che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:
- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

DISPOSIZIONI DAL 01/11/2021
Abolizione del limite precostituito per legge della quota subappaltabile 
- Mediante la modifica al comma 2 dell’art. 105, D. Leg.vo 50/2016 viene abolito definitivamente il limite quantitativo al subappalto precostituito per legge. Viene inoltre disposta l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% (previsto dal comma 5) anche per il subappalto delle opere c.d. superspecialistiche per le quali non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, D. Leg.vo 50/2016.

Limitazioni al subappalto previste dalle Stazioni appaltanti - Eventuali restrizioni all’utilizzo del subappalto dovranno essere adeguatamente motivate dalle Stazioni appaltanti. È infatti previsto che queste dovranno, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione:
- delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 89, comma 11, D. Leg.vo 50/2016 (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e che non possono essere pertanto oggetto di avvalimento - c.d. opere superspecialistiche);
- dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016.

Responsabilità in solido - Viene stabilita la responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto nei confronti della Stazione appaltante (modifica al comma 8 dell’art. 105).

Obblighi di attestazione del subappaltatore - Infine, con la Legge di conversione è stata introdotta un’ulteriore semplificazione, mediante la sostituzione del secondo periodo del comma 7 dell’art. 105, D. Leg.vo 50/2016 al fine di riferire direttamente al subappaltatore l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata.
La nuova disposizione stabilisce infatti che dal 01/11/2021, la dichiarazione del subappaltatore - trasmessa alla stazione appaltante dall’affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto - riguarda, oltre all’attestazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, anche il possesso da parte del medesimo subappaltatore dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del D. Leg.vo 50/2016 (requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica, nonché requisiti di qualificazione). Spetta alla stazione appaltante la verifica di tale dichiarazione tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 81, D. Leg.vo 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021.
Non è più prevista dunque la trasmissione separata della certificazione del possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore, in quanto tutti i requisiti saranno attestati direttamente da quest’ultimo nella suddetta dichiarazione.

Dalla redazione