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19/07/2021

Mancanza dei requisiti di esecuzione e aggiudicazione per scorrimento

La mancanza di un requisito di esecuzione in capo all’aggiudicatario rilevata in fase di verifica dei requisiti legittima l’assegnazione dell'appalto per scorrimento.

FATTISPECIE - La gara era stata in un primo momento aggiudicata alla società ricorrente, la quale però, su istanza di verifica della seconda classificata, risultava mancante dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria richiesta dalla legge per l’effettuazione di alcune delle attività oggetto dell’appalto. Per tale motivo era stata disposta la decadenza dell’aggiudicazione e contestualmente la gara era stata definitivamente aggiudicata alla seconda classificata in graduatoria. Secondo la ricorrente:
- l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali non era in realtà un requisito richiesto nel bando di partecipazione come obbligatorio e doveva quindi intendersi come mero requisito esecutivo superabile attraverso il subappalto;
- l’Amministrazione aveva, a suo avviso, agito in violazione dell’art. 77, comma 11, D. Leg.vo 50/2016, ai sensi del quale in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, deve essere riconvocata la medesima Commissione.

REQUISITO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO - Il TAR Lazio Roma 09/07/2021, n. 8194 ha in primo luogo rilevato che in presenza di norme di settore che prevedano una specifica idoneità per l’esecuzione di determinate prestazioni richieste dall’appalto, quale ad esempio l’iscrizione ad Albi, la richiesta del relativo possesso rileva esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non come condizione per la partecipazione alla gara.
In sostanza, pur non essendo nel caso di specie ostativo alla partecipazione, tuttavia si trattava di un requisito prescritto per legge per lo svolgimento del servizio e la sua mancanza avrebbe determinato l’impossibilità di assicurare un’esatta ed integrale esecuzione del relativo contratto. Alla luce di tali considerazioni il TAR ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione.

AGGIUDICAZIONE PER SCORRIMENTO - Ciò posto, risultava anche legittima l’aggiudicazione al secondo classificato senza riconvocazione della Commissione. Ed infatti, il TAR ha fatto rientrare la verifica ad istanza della controinteressata nell'ambito della c.d. “quarta fase” della procedura, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Leg.vo 50/2016 secondo il quale l’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti. Non era dunque necessario il rinnovo dell'intera gara ai sensi dell’art. 77, D. Leg.vo 50/2016, in quanto l’Amministrazione si era limitata a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione per l’esito negativo dei controlli sull’impresa che si era rivelata, in realtà, non in grado di addivenire alla stipula del contratto e di svolgere il servizio oggetto dell’appalto.

SUBAPPALTO - Infine sono state ritenute prive di rilevanza anche le argomentazioni della ricorrente circa la possibilità di subappaltare l’attività non coperta dall’iscrizione, avendo la stessa già manifestato con l’istanza di partecipazione la sua volontà di non avvalersi dell’istituto del subappalto “flaggando” NO sulla relativa voce all’interno del DGUE.

Dalla redazione