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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Abruzzo 31/05/2021, n. 314
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- Deliberaz. G.R. 28/07/2021, n. 465
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Testo del documento
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI: - la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, recepita per la prima volta in Italia dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che ha abrogato il precedente D.Lgs. n. 152/1999 e che ha, peraltro, confermato le precedenti disposizioni relative al recepimento della Direttiva Nitrati in materia di zone vulnerabili e di programmi d'azione da applicare all'interno delle zone medesime; - il decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, che ha aggiornato e riorganizzato la materia inerente l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 152/2006, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate dal D.M. 25 febbraio 2016 all'art. 3, comma 1, lettera m); VISTE: - la Delib.G.R. n. 332 del 21 marzo 2005, che ha designato le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) ricadenti nella Regione Abruzzo; - la Delib.G.R. n. 1475 del 18 dicembre 2006, che ha approvato il Programma di azione per le ZVN; - la Delib.G.R. n. 709 del 16 luglio 2007, che modifica la Delib.G.R. n. 1475/2006 con la quale è stato stabilito, tra l'altro, di attribuire alla Direzione Agricoltura i compiti afferenti al Programma di azione; - la Delib.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007, che ha approvato definitivamente il Programma di azione per le ZVN, rielaborato in seguito alle osservazioni ministeriali; - la Delib.G.R. n. 1171 del 23 novembre 2007, con cui è stato istituito il Tavolo tecnico "Programma di azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola"; - la Delib.G.R. n. 992 del 23 ottobre 2008, che ha disposto l'ampliamento del Tavolo tecnico istituito con Delib.G.R. n. 1171/2007 con la partecipazione di un rappresentante delle Organizzazioni dei Produttori Agricoli; - la Delib.G.R. n. 187 del 17 marzo 2008 che ha approvato i "Criteri" e le relative "Tabelle" per la presentazione dei PUA; - la Delib.G.R. n. 500 del 9 ottobre 2009 inerente la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettera a), b), c), del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari; - la Delib.G.R. n. 202 del 4 maggio 2009, che modifica il Programma di azione per le ZVN e proroga i termini per l'anno 2009; - la Delib.G.R. n. 383 del 10 maggio 2010, che ha apportato modifiche al Programma di azione per le ZVN e prorogato i termini per la presentazione dei PUA; - la Delib.G.R. n. 172 del 4 marzo 2013 "Direttiva comunitaria n. 91/676/Cee e articolo 36 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - comma 7-ter - Applicazione Direttiva Nitrati - Posizione Regione Abruzzo", che riconferma le aree vulnerabili da nitrati; |
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Allegato A - Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue con programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricolaPARTE I - Finalità e definizioni Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e soggetti interessati (2) 1. Il presente provvedimento è rivolto alle aziende che producono, stoccano e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (di seguito solo “acque reflue”) e/o digestato destinati alla utilizzazione agronomica, nonché alle aziende agricole ad indirizzo orticolo e frutticolo che utilizzano i suddetti materiali e/o fertilizzanti azotati e ammendanti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75. (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e del regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019 (che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003). N2 2. Le disposizioni qui contenute sono stabilite in coerenza con quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 125/2006 ed in attuazione dei criteri e delle norme tecniche generali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato). 3. N3 4. Ai fini del presente provvedimento, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue nonché del digestato è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche disciplinati nel D.M. 25 febbraio 2016 e nel presente provvedimento. 5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 91 sulle aree sensibili e dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, riguardanti la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 6. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (di seguito ZVN), l'utilizzazione degli effluenti di allevamento è ammessa nel rispetto del Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, di cui alla parte IV del presente provvedimento. 7. Al di fuori delle ZVN di cui al precedente comma, in via cautelativa, è raccomandata l'applicazione del Codice di Buona pratica Agricola (di seguito denominato CBPA) e delle disposizioni relative al regime di condizionalità di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 (sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 0 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008) e degli atti di normativa nazionale conseguenti.
Art. 2 - Definizioni 1. Fermo restando le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 152/2006, ai fini della presente disciplina si richiamano le seguenti definizioni: a) Accumulo temporaneo di letami: deposito di letami idonei all'impiego effettuato in prossimità e/o sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica. b) Acque reflue: le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, dalle seguenti aziende: - imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura; - imprese dedite all'allevamento di bestiame; - imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti e che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. c) Allevamenti semi-brado o semi-stallino: allevamenti in cui gli animali sono condotti giornalmente al pascolo con ricovero notturno. d) Allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente Programma si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso. e) Allevamenti di piccole dimensioni: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3000 kg. f) Allevamenti intensivi: impianti per l'allevamento del pollame o di suini con più di: - 40.000 capi pollame a ciclo; - 2.000 capi suini da produzione (di oltre 30 Kg) a ciclo; - 750 capi scrofe. g) Ammendante: qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno. h) Area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati. i) Aree Montane: zone svantaggiate di montagna così come definite dell'art. 32 del regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni". j) Azoto al campo: l'azoto prodotto da allevamenti zootecnici al netto delle perdite che avvengono nei ricoveri, durante la rimozione e i trattamenti degli effluenti, durante lo stoccaggio. k) Annata agraria: il periodo di tempo che intercorre tra l'11 novembre di un anno ed il 10 novembre dell'anno successivo. l) Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamenti e simili. m) Centro aziendale: l'unità tecnica di produzione dell'Impresa agricola ubicata nel Comune dove insiste la prevalenza delle strutture o, in assenza di queste, dove insiste la prevalenza dei terreni. n) Codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole. o) Composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso, come definito dall'art. 74, punto t) del D.Lgs. 152/2006. p) Concime azotato: qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'azoto necessario per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo. q) Consistenza dell'allevamento: il numero, quantificato per tipologia e peso, dei capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente. r) Corsi d'acqua non significativi: i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, riportati nelle IGM a scala 1: 25000 non dichiarati significativi dalla Regione Abruzzo. s) Corsi d'acqua significativi: i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, dichiarati significativi dalla Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. 152/2006. t) Corsi d'acqua superficiali: l'insieme dei corsi d'acqua significativi e non significativi. u) Destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica. v) Digestato: materiale prodotto da impianti aziendali o interaziendali nel rispetto delle disposizioni del D.M. 25 febbraio 2016, derivante dalla digestione anaerobica esclusivamente delle matrici e delle sostanze di cui all'art. 22, comma 1 dello stesso d.m., da sole e/o in miscela tra loro. w) Digestione anaerobica: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione di biogas e/o biometano e conseguente produzione di digestato. x) Effluenti di allevamento (detti anche effluenti zootecnici o effluenti): le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, tra cui lo stallatico, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce; y) Fanghi: i residui derivati dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura). z) Fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o della frazione liquida del digestato. aa) Fertilizzante azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e del Regolamento (UE) 5 giugno 2019, n. 1009. bb) Impianto di digestione anaerobica: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche di idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano. cc) Impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'art. 22, comma 1 del D.M. 25 febbraio 2016, provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima. dd) Impianto interaziendale: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'art. 22, comma 1 del D.M. 25 febbraio 2016, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto, o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale. ee) Letame: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera e che abbiano subito un processo di maturazione. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento: - le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; - le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera e rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; - le frazioni palabili da destinare all'utilizzazione agronomica e risultanti dal trattamento di effluenti di allevamento, compreso lo stoccaggio; - i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio aziendale. N4 ff) Liquame: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento: - i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; - i materiali di sgrondo di accumuli di letame; - le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; - le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivante da trattamenti, compreso lo stoccaggio di effluenti di allevamento; - le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti al presente punto e qualora destinate ad utilizzo agronomico; nel caso in cui tali acque non siano mescolate ai liquami, esse sono assoggettate ai criteri generali della disciplina degli scarichi previste dall'articolo 101 del D.Lgs. n. 152 del 2006 o, qualora utilizzate in agricoltura, alle disposizioni di cui al Titolo III del D.M. 25 febbraio 2016; - i liquidi di sgrondo di foraggi insilati. gg) Lisciviazione: trasporto di un soluto mediante l'acqua di percolazione. hh) Odore: effetto conseguente della componente odorigena derivante dalla attività di gestione degli effluenti. ii) Piccole aziende agroalimentari: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue, non contenenti sostanze pericolose, non superiori a 4.000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno jj) Percolazione: il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alla capacità di ritenzione idrica del terreno. kk) Residui dell'attività agroalimentare: residui di produzione individuati nella parte B del sub-allegato 5, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE). ll) Ruscellamento: il movimento in superficie dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno. mm) Stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera. nn) Stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, digestato e acque reflue. oo) Trattamento: qualsiasi operazione atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento o dei materiali atti alla prodizione di digestato, dal soli o in miscela tra loro, compreso lo stoccaggio e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi e fertirrigui e contribuendo a ridurre i rischi igienico-sanitari e ambientali connessi alla loro utilizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee. pp) Utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti che contengono.
PARTE II - Adempimenti Art. 3 - Disposizioni generali 1. Una razionale ed efficace fertilizzazione effettuata con effluenti di allevamento, digestato, acque reflue ed altri fertilizzanti azotati, conformemente alla buona pratica agricola, comporta: - la definizione preventiva degli apporti per coltura; - l'attuazione progressiva del piano nei terreni aziendali; - la registrazione delle utilizzazioni effettive per coltura e appezzamenti. 2. L'apporto di fertilizzanti azotati ai suoli agricoli deve tendere a equilibrare il bilancio dell'azoto del sistema suolo-coltura. 3. Le aziende di cui all'art. 1 sono tenute alla redazione e presentazione della comunicazione e del Piano di Utilizzazione Agronomica (di seguito PUA), secondo quanto disposto dai successivi art. 5, 6, 7 e 8. 4. Inoltre, le aziende di cui all'art. 1 che presentano la comunicazione e/o il PUA sono tenute a compilare il Registro delle Utilizzazioni di cui all'art. 9, composto da fogli numerati e vidimati dai competenti uffici della Regione Abruzzo, redatto su modello cartaceo ufficialmente approvato dalla Regione Abruzzo, oppure su supporto informatico fornito dalla stessa Regione. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità incaricata ai controlli per i quattro anni successivi all'ultima utilizzazione. I dati contenuti nei registri dovranno trovare riscontro nella documentazione fiscale dell'azienda (fatture, contabilità aziendale) e rispettare le dosi di concimazione azotata tenendo conto delle risultanze scaturite dalla redazione del PUA per il calcolo del Bilancio Utile Azotato. 5. Presso la Regione Abruzzo è istituito il "Database regionale dei piani di utilizzazione agronomica"; l'accesso al database per l'immissione e l'aggiornamento dei propri dati è assicurato on-line a tutti i soggetti obbligati alla presentazione del PUA, o per delega rilasciata agli stessi ai Centri di Assistenza Agricola o ad altri professionisti.
Art. 4 - Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica 1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, finalizzato all'utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. 2. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ". 3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche alla frazione palabile del digestato destinato ad utilizzazione agronomica, anche se proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del reg. (CE) n. 1069/2009. 4. Quando i materiali di cui al comma 1 vengono destinati alla utilizzazione agronomica, il trasporto dal luogo di produzione e/o stoccaggio ai terreni di spandimento è disciplinato nel modo seguente. a) Il trasporto deve essere effettuato tramite idonei mezzi tali da evitare fuoriuscite di materiale e inconvenienti igienico-sanitari e deve essere corredato da un documento di accompagnamento, sottoscritto dal legale rappresentante (o da un suo delegato) dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e dal trasportatore se diverso dal produttore o destinatario utilizzatore, contenente: - gli estremi identificativi dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; - la natura e la quantità degli effluenti trasportati, la tipologia del digestato; - gli estremi identificativi dell'azienda destinataria in cui si effettua l'utilizzazione agronomica; - l'identificazione del mezzo di trasporto; - gli estremi della comunicazione di cui ai successivi art. 5, 6 e 7, redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato. Una copia della documentazione di accompagnamento deve essere trattenuta dal produttore del materiale trasportato ed una dal destinatario utilizzatore. Una eventuale terza copia sarà trattenuta dal trasportatore qualora sia diverso dal produttore o dal destinatario utilizzatore. b) Nel caso in cui i materiali di cui al comma 1 vengano trasportati all’interno dei terreni a disposizione della stessa azienda che li ha prodotti, il documento di accompagnamento è necessario soltanto nel caso in cui venga utilizzata la viabilità pubblica, con facoltà di sostituire detto documento con una copia della comunicazione di cui al successivo art. 5, se dovuta, dalla quale si evincano le superfici interessate dall’utilizzazione agronomica. N5 5. In ogni caso le copie del documento di accompagnamento di cui al comma precedente devono essere conservate dagli interessati per almeno quattro anni e, se è il caso, messe a disposizione delle autorità preposte al controllo. 6. Qualora gli effluenti, le acque reflue e/o il digestato vengano avviati, mediante trasporto su gomma, ad impianti di depurazione, si dovranno rispettare le regole stabilite per il trasporto dei rifiuti in analogia a quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Art. 5 - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari 1. La comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari oggetto del presente provvedimento è presentata secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della repubblica n. 59 del 2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e dai relativi atti attuativi regionali. È fatta comunque salva la facoltà di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, come da Delib.G.R. 812/2016, comma 4.2. La domanda per il rilascio dell'AUA deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) del Comune in cui ha sede il centro aziendale. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica, anche se proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del reg. (CE) n. 1069/2009. 3. La comunicazione completa, contenente le informazioni indicate nella sez. 1 del sub-allegato 1, deve essere presentata al SUAP del Comune in cui ha sede il centro aziendale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento. Tale comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante delle aziende che: a) ricadono anche parzialmente in ZVN e producono e/o intendono utilizzare o cedere a terzi una quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento e/o digestato superiore a 3.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella 2 del sub-allegato 3; b) non ricadono in ZVN e producono e/o intendono utilizzare o cedere a terzi una quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento e/o digestato superiore a 6.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella 2 del sub-allegato 3; c) comunque tenute alla predisposizione del PUA ai sensi dell'art. 8, vale a dire: - detengono allevamenti bovini con più di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA), determinate conformemente alla tabella 4 del sub-allegato 3; - sono soggette ad AIA ai sensi del titolo ?-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006. 4. La comunicazione semplificata, contenente le informazioni indicate nella sez. 2 del sub-allegato 1, deve essere presentata al SUAP in cui ha sede il centro aziendale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento. Tale comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante delle aziende che: a) ricadono anche parzialmente in ZVN e producono e/o intendono utilizzare o cedere a terzi una quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento e/o digestato compresa tra 1.000 e 3.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella 2 del sub-allegato 3; b) non ricadono in ZVN e producono e/o intendono utilizzare o cedere a terzi una quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento e/o digestato compresa tra 3.0000 e 6.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella 2 del sub-allegato 3; c) sono classificabili come piccole aziende agroalimentari, così come definite all'art. 2, comma 1, lettera ii); d) utilizzano agronomicamente acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. 5. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti di allevamento, del digestato e/o delle acque reflue siano suddivise fra più soggetti, la trasmissione della comunicazione all'autorità competente è in capo ai diversi soggetti, in funzione delle specifiche attività secondo le seguenti modalità: a) le aziende che producono gli effluenti di allevamento, il digestato e/le acque reflue devono trasmettere le informazioni di cui: - al punto A della sezione 1 del sub-allegato 1, in caso di comunicazione completa, - al punto A della sezione 2 del sub-allegato 1, in caso di comunicazione semplificata; la comunicazione deve essere inviata al SUAP del Comune in cui è ubicato il centro aziendale, prima della cessione a terzi e/o trasporto dei materiali oggetto di spandimento; b) le aziende che effettuano lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e/o delle acque reflue devono trasmettere le informazioni di cui: - al punto B della sezione 1 del sub-allegato 1, in caso di comunicazione completa, - al punto B della sezione 2 del sub-allegato 1, in caso di comunicazione semplificata; la comunicazione deve essere inviata al SUAP del Comune in cui è ubicata l'azienda, prima della loro cessione a terzi e/o trasporto dei materiali oggetto di spandimento; c) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e/o delle acque reflue devono trasmettere le informazioni di cui al - al punto C della sezione 1 del sub-allegato 1, in caso di comunicazione completa, - al punto C della sezione 2 del sub-allegato 1, in caso di comunicazione semplificata; la comunicazione deve essere inviata al SUAP del Comune in cui sono ubicati la maggior parte dei terreni su cui si intende effettuarne l'utilizzazione agronomica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività d |
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Allegato B - Modelli di comunicazione (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006) e modulistica accessoria per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato di cui al D.M. 25 febbraio 2016Parte di provvedimento in formato grafico |
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