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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Abruzzo 10/06/2022, n. 294
Deliberaz. G.R. Abruzzo 10/06/2022, n. 294
Deliberaz. G.R. Abruzzo 10/06/2022, n. 294
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Testo del documento
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI: - la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, recepita per la prima volta in Italia dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; - il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, che ha abrogato il precedente d.lgs. n. 152/1999 e che ha, peraltro, confermato le precedenti disposizioni relative al recepimento della Direttiva Nitrati in materia di zone vulnerabili e programmi d'azione da applicare all'interno delle medesime; - il decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, che ha aggiornato e riorganizzato la materia inerente l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152/2006, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate dal d.m. 25 febbraio 2016 all’art. 3, comma 1, lettera m); VISTE: - la DGR n. 332 del 21 marzo 2005, che ha designato le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) ricadenti nella Regione Abruzzo; - la DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006, che ha approvato il Programma di azione per le ZVN; - la DGR n. 709 del 16 luglio 2007, che modifica la DGR n. 1475/2006 con la quale è stato stabilito, tra l'altro, di attribuire alla Direzione Agricoltura i compiti afferenti al Programma azione; - la DGR n. 1171 del 23 novembre 2007, con cui è stato istituito il Tavolo tecnico “Programma di azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola”; - la DGR n. 992 del 23 ottobre 2008, che ha disposto l’ampliamento del Tavolo tecnico istituito con DGR n. 1171/2007 con la partecipazione di un rappresentante delle Organizzazioni dei Produttori Agricoli; |
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Allegato 1 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DA APPORTARE ALLA DGR N. 314 DEL 31/05/2021Agli Allegati A e B della DGR n. 314 del 31/05/2021 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.
ALLEGATO A
- PARTE I “FINALITÀ E DEFINIZIONI” Art. 1 “Finalità, ambito di applicazione e soggetti interessati” - Il testo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Il presente provvedimento è rivolto alle aziende che producono, stoccano e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (di seguito solo “acque reflue”) e/o digestato destinati alla utilizzazione agronomica, nonché alle aziende agricole ad indirizzo orticolo e frutticolo che utilizzano i suddetti materiali e/o fertilizzanti azotati e ammendanti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75. (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e del regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019 (che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003).” - Il comma 3 è soppresso. Art. 2 “Definizioni” - Al comma 1, lettera ee), alla fine dell’ultimo trattino è aggiunta la parola “aziendale”.
- PARTE II “ADEMPIMENTI” Art. 4 “Trasporto finalizzato all’utilizzazione agronomica” - Al comma 4, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui i materiali di cui al comma 1 vengano trasportati all’interno dei terreni a disposizione della stessa azienda che li ha prodotti, il documento di accompagnamento è necessario soltanto nel caso in cui venga utilizzata la viabilità pubblica, con facoltà di sostituire detto documento con una copia della comunicazione di cui al successivo art. 5, se dovuta, dalla quale si evincano le superfici interessate dall’utilizzazione agronomica.” Art. 5 “Comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari - Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “5-bis. La comunicazione deve essere redatta sulla modulistica ufficiale approvata in allegato B al presente provvedimento; in alternativa, può essere redatta digitalmente, con l’ausilio dei sistemi informatici messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.” Art. 7 “Soggetti esonerati dalla comunicazione” - Al comma 1 le parole “3000 kg” e “1000 kg” sono sostituite rispettivamente da “3000 kg/anno” e “1000 kg/anno” - Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1-bis. L’esonero di cui al presente articolo non si applica alle aziende che producono le acque reflue di cui alla parte VI.” All’art. 8 “Piano di utilizzazione agronomica (PUA)” - Al comma 1, lettera a) dopo la parola “utilizzano” sono aggiunte le parole “all’interno delle stesse”. - Il testo del comma 1, lettera b) è sostituito dal seguente: “conducono terreni con superfici destinate alla coltivazione di colture orticole e/o frutticole superiori ad 1 ettaro (1 ha) di superficie agricola utilizzabile (SAU) ricadenti in ZVN. Fanno eccezione i terreni che ricadono nelle ZVN denominate “Piana del Foro” e “Piana del Trigno”, per le quali questo limite si abbassa a 0,5 ha, in considerazione del loro peculiare ordinamento colturale.”
- PARTE III “ZONE NON VULNERABILI AI NITRATI: DISCIPLINA REGIONALE PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE, NONCHE’ DEI FERTILIZZANTI AZOTATI DI CUI AL D.LGS. 75/2010” Art. 10 “Criteri generali di utilizzazione” - Il testo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Con questo articolo si disciplina l’utilizzazione dei concimi azotati di natura zootecnica palabili e non palabili, compresi il digestato agrozootecnico ed agroindustriale e le acque reflue di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), nonché i fertilizzanti e gli ammendanti riconosciuti ai sensi del d.lgs. 75/2010 e del reg (UE) 2019/1009, così come definiti al precedente art. 2, comma 1, lettera aa).” - Il comma 6 è soppresso. Art. 13 “Superfici vietate alla utilizzazione agronomica” - Al comma 7 dopo le parole “corsi d’acqua superficiali” sono aggiunte le parole “e alle acque marino-costiere, lacustri e di transizione”. - Alla lettera a) del comma 7 le parole “i letami, il digestato palabile e per gli altri fertilizzanti azotati” sono sostituite da “i materiali palabili (letami e materiali assimilati, fertilizzanti azotati ed ammendanti di cui al d.lgs 75/2010)”. - Alla lettera b) del comma 7 le parole “i liquami, le acque reflue e il digestato non palabile” sono sostituite da “i liquami, i materiali ad essi assimilati e le acque reflue”. - Al secondo trattino della lettera b) del comma 7 dopo la parola “lacustri” sono aggiunte le parole “e di transizione”. Art. 14 “Limiti all’utilizzazione agronomica e divieti temporali” - Al comma 2, primo trattino è aggiunto il seguente periodo: “oppure tramite l’adozione di dispositivi iniettori capaci di incorporare i liquami nel terreno all’atto della distribuzione” Art. 16 “Stoccaggio dei materiali palabili” - Il comma 5 è soppresso. Art. 17 “Accumulo temporaneo dei materiali palabili in zone non vulnerabili ai nitrati” - Il testo del comma 1 è sostituito dal seguente: “L’accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi altri materiali assimilati definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), praticato solo ai fini della utilizzazione agronomica deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento o attigui. La quantità di materiale palabile accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo. |
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Allegato 2 - Testo consolidato degli allegati A e B alla DGR 314 del 31/05/2021Omissis. Si veda il testo coordinato della Deliberaz. G.R. 31/05/2021, n. 314. |
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