Deliberaz. G.R. Abruzzo 10/05/2010, n. 383 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Abruzzo 10/05/2010, n. 383

Direttiva "Nitrati" (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991). Delibb. G.R. n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008 e n. 41 del 14 febbraio 2009. Modifiche al Piano di Azione e proroga dei termini, per la presentazione dei "Piani di Utilizzazione Agronomica" (P.U.A.).

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 15/11/2016, n. 738

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Parte del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 21 marzo 2005, pubblicata sul B.U.R.A. n. 30 del 3 giugno 2005, la quale, tra l'altro, ha designato le cosiddette zone vulnerabili da nitrati sottoponendole alle misure previste nell'Allegato 7 - parte A IV del decreto legislativo n. 152/1999 e ha impegnato la Direzione Agricoltura a definire, entro sei mesi dalla data della citata deliberazione, un Programma d'Azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 630 del 12 giugno 2006, con la quale è stato approvato il Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, la quale, in attuazione della richiamata delibera n. 332/2005 ha affidato all'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Abruzzo (ARSSA) il compito della redazione del predetto “Programma di Azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1475 del 18 dicembre 2006 con la quale è stato approvato il “Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, predisposto dall'ARSSA;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 709 del 16 luglio 2007 “Modifica alla D.G.R. n. 1475 del 18 dicembre 2006 avente per oggetto: ”art 92, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” ;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 899 del 7 settembre 2007 avente per oggetto: “Art 92, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – approvazione definitiva del programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola rielaborato a seguito delle osservazioni ministeriali“;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato - Programma di azione per le zone "vulnerabili da nitrati di origine agricola"

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Obiettivi

La tutela ambientale, degli ecosistemi acquatici, delle risorse viventi nonché della salute umana dall'inquinamento è divenuta prioritaria. In particolare la salvaguardia delle acque è indispensabile per la vita stessa del pianeta, pertanto nelle zone di cui è stata accertata la vulnerabilità del sistema acquatico da nitrati di origine agricola, risulta indispensabile prevedere misure specifiche finalizzate a correggere tale tendenza, attuando restrizioni che limitino, nella pratica agricola, l'uso dei fertilizzanti ed ammendanti contenenti azoto.

Il presente programma di azione si prefigge di effettuare il bilancio azotato nella pratica di fertilizzazione dei suoli coltivati, proprio per limitare in maniera sostanziale l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da nitrati di origine agricola. La presenza di sostanze nutritive nella soluzione circolante del terreno, provenienti dall'attività agricola e zootecnica, è influenzata da molteplici componenti: l'avvicendamento delle colture, la fertilizzazione, l'irrigazione, il carico di bestiame per ettaro di superficie coltivata, le modalità di utilizzo dei fertilizzanti azotati.

Al fine di minimizzare le possibili dispersioni con le acque di ruscellamento e di drenaggio superficiale e profondo, il programma di azione interviene nell'ottimizzazione della gestione dell'azoto nel sistema suolo-pianta, salvaguardando le esigenze produttive economicamente ed ambientalmente sostenibili della impresa agricola.

L'utilizzazione dei fertilizzanti azotati, nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, è regolamentata dal presente programma di azione che si prefigge di:

- proteggere e risanare le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

- redigere un bilancio azotato per individuare la dose ottimale di fertilizzante da applicare al suolo sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione anche in conformità del Decreto Ministeriale 22.12.200, n. 30125 relativo a “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.Ce n.73/2009 e s.m.i.;

- gestire gli effluenti zootecnici per una completa integrazione nell'ambiente, le acque reflue provenienti da aziende di cui all'art. 101 comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari, così come definite al Titolo III del DM 7 aprile 2006, per un sostenibile completamento dei cicli produttivi;

- favorire la riduzione dei contenuti di azoto negli effluenti tramite l'adozione di modalità di allevamento ed alimentazione degli animali in coerenza con le indicazioni del Decreto Ministeriale 22.12.200, n. 30125 relativo a “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.Ce n.73/2009 e s.m.i., promuovendo strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici.


Art. 2 - Ambito di applicazione, soggetti obbligati e tempi di attuazione

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 152/06 in applicazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, si attua il presente programma di azione.

2. Le zone di cui al comma 1, attualmente individuate sono:

- zona denominata “Piana del Vibrata”, provincia di Teramo;

- zona denominata “Piana del Vomano” provincia di Teramo;

La delimitazione territoriale di tali zone, così come individuata dal DGR n. 332 del 21.03.2005, viene riportata nella “Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” ai sensi del D.Lg.s. 152/06.

3. Le norme del presente Programma saranno applicate anche alle zone vulnerabili di nuova designazione, salvo diverse disposizioni regionali in funzione di specifiche situazioni locali;

4. Sono soggette alle disposizioni del presente Programma tutte le aziende agricole e/o zootecniche per le superfici, in qualsiasi forma possedute, che ricadono nelle zone vulnerabili di cui ai precedenti commi 2 e 3;

5. Sono obbligate agli adempimenti amministrativi e alle prescrizioni tecnico-agronomiche previste dal presente Programma di azione le aziende agricole e/o zootecniche, di cui al precedente comma, che siano iscritte alla CClAA. N1

6. L'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento) è regolato dal presente programma;

7. Ai sensi dell'art. 185, comma 1 del D.Lgs. 152/06 l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è escluso dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo;

8. L'utilizzazione agronomica dello stallatico non necessita del documento commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di magazzinaggio di cui all'articolo 7 del regolamento CE 1774/2002 relativo alla raccolta, trasporto e magazzinaggio;

9. Resta fermo quanto riportato nel regolamento CE 1774/2002 recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano” ed in particolare l'art. 5 comma i, lettera a) e l'art. 7 comma 6, il quale stabilisce che per lo stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra le aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale non si applicano le disposizioni concernenti la raccolta, il trasporto ed il magazzinaggio di cui al medesimo articolo;

10. Resta, altresì fermo quanto previsto dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 per gli allevamenti intensivi di cui al punto 6.6 dell'allegato I allo stesso decreto. Si specifica che, pur seguendo le procedure previste dal D.Lgs. 59/05, detti allevamenti devono tenere conto degli obblighi e dei disposti del presente Programma ed in particolare sono obbligati alla predisposizione del PUA, qualora effettuino lo spandimento di effluenti zootecnici e/o acque reflue su terreni di qualsiasi estensione.

Il presente Programma di azione si applica a partire dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Art. 3 - Definizioni

1. Fermo restando le definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 152/06, ai fini della presente disciplina si richiamano le seguenti definizioni:

1. Allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente Programma si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Allevamenti intensivi: impianti per l'allevamento del pollame o di suini con più di:

- 40.000 capi pollame a ciclo;

- 2.000 capi suini da produzione (di oltre 30 Kg) a ciclo;

- 750 capi scrofe.

3. Campagna agraria: il periodo di tempo che intercorre tra l'11 novembre di un anno ed il 10 novembre dell'anno successivo.

4. Ammendante: qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.

5. Area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati.

6. Case sparse: case disseminate per la campagna o situate lungo le strade, tali da poter costituire un nucleo abitato.

7. Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamenti e simili.

8. Codice di buona pratica agricola (CBPA): è il codice approvato con decreto ministeriale 19 aprile 1999, pubblicato in G.U. n° 102 S.O. n° 86 del 4 maggio 1999.

9. Composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso, come definito dall'art. 74, punto t) del D.Lgs. 152/06

10. Concime azotato: qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'azoto necessario per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo.

11. Consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento.

12. Corsi d'acqua non significativi: i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, riportati nelle IGM a scala 1:25000 non dichiarati significativi dalla Regione Abruzzo.

13. Corsi d'acqua significativi: i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, dichiarati significativi dalla Regione Abruzzo ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

14. Corsi d'acqua superficiali: l'insieme dei corsi d'acqua significativi e non significativi.

15. Effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazioni delle deiezioni e/o materiali lignocellulosi utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposto in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita.

16. Falde freatiche: falde delimitate superiormente dalla superficie di separazione tra la zona satura e la zona non satura.

17. Fanghi: i residui derivati dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi di cui al D.Lgs.99/92 .

18. Fertilizzante azotato: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi gli effluenti zootecnici di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/05, le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 comma 7, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari, così come definite al Titolo III del DM 7 aprile 2006, i fanghi disciplinati dal D. Lgs. 99/92 ed i fertilizzanti ai sensi del D. Lgs. 29/04/2006 n. 217.

19. Liquame: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

- i materiali di sgrondo di accumuli di letame;

- le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

- le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivante da trattamenti, compreso lo stoccaggio di effluenti di allevamento;

- le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti al presente punto e qualora destinate ad utilizzo agronomico; qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate al Titolo III del DM 7 aprile 2006.

- i liquidi di sgrondo di foraggi insilati.

20. Letame: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera e che abbiano subito un processo di maturazione. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

- le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera e rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

- le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti, compreso lo stoccaggio, di effluenti di allevamento;

- i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.

21. Lisciviazione: trasporto di un soluto mediante l'acqua di percolazione.

22. Nucleo abitato: aggregato di case contigue o vicine, con almeno cinque famiglie, privo del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato.

23. Odore: effetto conseguente della componente odorigena derivante dalla attività di gestione degli effluenti.

24. Percolazione: il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alla capacità di ritenzione idrica del terreno.

25. Ruscellamento: il movimento in superficie dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno.

26. Stallatico: ai sensi del regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati.

27. Trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari.

28. Stoccaggio: deposito di effluenti di cui agli articoli 7 ed 8 e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7 lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, così come previsto dagli articoli 13 e 14 del D.M. 07.04.06.

29. Accumuli di letame: depositi temporanei di letame idonei all'impiego, effettuati in prossimità e\o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'articolo 7, comma 5 del D.M. 07.04.06.

30. Destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti

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Allegato 1 - Contenuti della comunicazione per le aziende con produzione/utilizzazione al campo di azoto da effluenti zootecnici superiore a 3.000 kg/anno

A) AZIENDE CHE PRODUCONO EFFLUENTI ZOOTECNICI

La comunicazione deve contenere:

a) l'identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale, nonché corografia alla scala opportuna dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori corpi aziendali ad essi connessi;

b) la consistenza dell'allevamento, la specie, la categoria e l'indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella n. 2 all. 7 del presente Programma;

c) la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti;

d) il volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella n. 2 all. 7 del presente Programma, e tenendo conto degli apporti meteorici;

e) il tipo di alimentazione, fonte

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Allegato 2 - Contenuti della comunicazione semplificata per le aziende con produzione/utilizzazione al campo di azoto da effluenti zootecnici compresa tra 1.000 e 3.000 kg/anno

A) AZIENDE CHE PRODUCONO EFFLUENTI ZOOTECNICI

La comunicazione deve contenere:

a) l'identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda, nonché corografia alla scala opportuna dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori corpi aziendali ad essi connessi

d) consistenza dell'allevamento, specie e categoria degli animali allevati;

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Allegato 3 - Schema di piano di utilizzazione agronomica

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato 4 - Registro dei fertilizzanti

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato 5 - Prevenzione dell’inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato 7

Tabella 1 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

N3

Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella 2 - Effluenti zootecnici; quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione

N4

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

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