Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Abruzzo 14/09/2009, n. 500
Deliberaz. G.R. Abruzzo 14/09/2009, n. 500
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 15/11/2016, n. 738
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Vista la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Visto il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 R - "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" in particolare nella parte relativa al recepimento della Dir. 91/176/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 R - "Norme in materia ambientale", che sostituisce e abroga il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152; |
|
Allegato A - Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentariTITOLO I - Disposizioni generali Articolo 1 - Finalità, Ambito di applicazione e soggetti interessati. 1. Con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni inerenti la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 comma 7 lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 152/2006 R e da piccole aziende agroalimentari, in coerenza con quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006 ed in attuazione dei criteri e della norme tecniche generali di cui al D.M. 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Supplemento Ordinario, n. 120 della G.U. 12 maggio 2006, n. 109), di seguito denominato: D.M. 7 aprile 2006. 2. Ai sensi dei predetto art. 112, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 R, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione all'autorità competente, fatte salve le disposizioni per gli insediamenti zootecnici soggetti al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 R in materia di riduzione integrata dell'inquinamento. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 91 sulle aree sensibili e dall'art. 94 sulla disciplina delie aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano del D.Lgs. n. 152/2006 R e dal D.Lgs. n. 59/2005 R per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato 1. 4. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione degli effluenti da allevamento è ammessa nel rispetto del Programma di Azione per la gestione della fertilizzazione e delle pratiche agronomiche ai sensi della Delib.G.R. 4 maggio 2009, n. 202 R e della Delib.G.R. 17 marzo 2008, n. 187 R. 5. Al di fuori delle zone vulnerabili di cui al precedente comma, in via cautelativa, è raccomandata l'applicazione del Codice di Buona pratica Agricola (di seguito denominato CBPA) e successiva integrazione regionale ed in particolare in riferimento a quanto previsto per i fabbisogni azotati delle colture cosi come riportato alla Tab. L in allegato alla Delib.G.R. 17 marzo 2008, n. 187 R. 6. L'utilizzazione agronomica dello stallatico effettuata ai sensi della presente disciplina, non necessita del documento commerciale, della autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di magazzinaggio di cui all'art. 7 del Reg. Ce 1174/2002. 7. Resta fermo quanto previsto dal Reg. Ce 1174/2002 art. 5 comma 1 lett. a e dall'art. 7 comma 6. 8. Sono soggetti alle disposizioni di seguilo riportate le aziende agricole con allevamenti e terreni ubicati in zone non vulnerabili ai nitrati. Articolo 2 - Definizioni Ferma restando le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 R, ai fini della presente disciplina si richiamano le seguenti definizioni: 1. Accumuli di letame: depositi temporanei di letame idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione agronomica. 2. Allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente Provvedimento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso. 3. Allevamenti intensivi: impianti per l'allevamento del pollame o di suini con più di: - 40.000 capi pollame a ciclo; - 2.000 capi suini da produzione (di oltre 30 kg) a ciclo; - 750 capi scrofe. 4. Allevamenti di piccole dimensioni: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3000 kg. 5. Allevamenti semi-brado o semi-stallino: allevamenti in cui gli animali sono condotti giornalmente al pascolo con ricovero notturno. 6. Annata agraria: il periodo di tempo che intercorre tra l'11 novembre di un anno ed il 10 novembre dell'anno successivo. 7. Ammendante: qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno. 8. Area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati. 9. Case sparse: case disseminate per la campagna o situate lungo le strade, tali da poter costituire un nucleo abitato. 10. Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamenti e simili. 11. Codice di buona pratica agricola (CBPA): è il codice approvato con decreto ministeriale 19 aprile 1999, pubblicato in G.U. n. 102 S.O. n. 86 del 4 maggio 1999 e successive integrazioni - Delib.G.R. 4 maggio 2009, n. 202 R e Delib.G.R. 17 marzo 2008, n. 187 R (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 31 Spec. Agricoltura dell'11.04.08). 12. Composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso, come definito dall'art. 74, punto t) del D.Lgs. n. 152/2006 R. 13. Concime azotato: qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'azoto necessario per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo. 14. Consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento. 15. Corsi d'acqua non significativi: i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, riportati nelle IGM a scala 1:25000 non dichiarati significativi dalla Regione Abruzzo. 16. Corsi d'acqua significativi: i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, dichiarati significativi dalla Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 R e s.m.i. 17. Corsi d'acqua superficiali: l'insieme dei corsi d'acqua significativi e non significativi. 18. Destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica. 19. Effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazioni delle deiezioni e/o materiali lignocellulosi utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposto in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita. 20. Falde freatiche: falde delimitate superiormente dalla superficie di separazione tra la zona satura e la zona non satura. 21. Fanghi: i residui derivati dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi di cui al D.Lgs. n. 99/1992 R. 22. Fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame. 23. Fertilizzante azotato: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi gli effluenti zootecnici di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 59/2005 R, le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 152/2006 R e da piccole aziende agroalimentari, così come definite al Titolo III del D.M. 7 aprile 2006, i fanghi disciplinati dal D.Lgs. n. 99/1992 R ed i fertilizzanti ai sensi del D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217. 24. Liquame: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento: - i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; - i materiali di sgrondo di accumuli dì letame; - le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; - le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivante da trattamenti, compreso lo stoccaggio di effluenti di allevamento; - le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti al presente punto e qualora destinate ad utilizzo agronomico; qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo V del presente provvedimento; - i liquidi di sgrondo di foraggi insilati. 25. Letame: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera e che abbiano subito un processo di maturazione. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento: - le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; - le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera e rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; - le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti, compreso lo stoccaggio, di effluenti di allevamento; 26. Lisciviazione; trasporto di un soluto mediante l'acqua di percolazione. 22. Nucleo abitato: aggregato di case contigue o vicine, con almeno cinque famiglie, privo del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato. 27. Odore: effetto conseguente della componente odorigena derivante dalla attività di gestione degli effluenti. 28. Percolazione: il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alla capacità di ritenzione idrica del terreno. 29. Ruscellamento: il movimento in superficie dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno. 30. Stallatico: ai sensi del regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati. 31. Stoccaggio: deposito di effluenti di cui agli articoli 7 ed 8 e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7 lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006 R e da piccole aziende agroalimentari 32. Trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari. 33. Aree Montane: zone svantaggiate di montagna così come definite dall'art. 18 del Reg. Ce 1257/1999 e successive modifiche ed integrazioni. TITOLO II - Criteri generali di utilizzazione agronomica e divieti Articolo 3 - Criteri generali di utilizzazione 1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti, anche al fine di garantire una migliore produttività del suolo. 2. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati è consentita purché siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e per gli stessi, non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 76, 77, 78, e 79 del decreto legislativo n. 152/2006 R; b) un corretto effetto fertilizzante e/o ammendante sul terreno; c) le opportune dosi di azoto efficiente somministrate al suolo commisurate ai fabbisogni delle colture e le adeguate modalità di distribuzione; d) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di tutela ambientale. |
|
Allegato I - Tabelle |
|
Sub allegato I - Registro delle utilizzazioni |
|
Sub Allegato IITabella 1 - Effluenti zootecnici; quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione Parte di provvedimento in formato grafico |
|
Sub Allegato III - Schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto in funzione della classe dimensionale degli allevamenti |
|
Allegato II - Contenuti della comunicazione per le aziende con produzione/utilizzazione al campo di azoto da effluenti zootecnici superiore a 6.000 kg/annoParte di provvedimento in formato grafico |
|
Allegato III - Contenuti della comunicazione semplificata per le aziende con produzione/utilizzazione al campo di azoto da effluenti zootecnici compresa tra 3.000 e 6.000 kg/annoParte di provvedimento in formato grafico |
|
Allegato IV - Contenuti della comunicazione per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui al titolo v della presente disciplina |
Dalla redazione
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Tutela ambientale
- Impatto ambientale - Autorizzazioni e procedure
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- Alfonso Mancini
- Studio Groenlandia
- Demanio
- Pubblica Amministrazione
- Demanio idrico
- Acque
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Concessioni demaniali marittime, canoni aggiornati, proroghe e scadenze
- Dino de Paolis
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Rifiuti
- Tutela ambientale
Classificazione dei rifiuti in base all'origine e in base alla pericolosità
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Avvisi e bandi di gara
- Appalti e contratti pubblici
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Esecuzione dei lavori pubblici
- Pubblica Amministrazione
- Tutela ambientale
D.L. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia
- Redazione Legislazione Tecnica
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Tutela ambientale
- Appalti e contratti pubblici
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Trasporti
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Infrastrutture e opere pubbliche
Mobilità sostenibile e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
- Emanuela Greco
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
31/12/2024
- Il 2025 parte con le caldaie a gas senza bonus da Italia Oggi
- Trasferte tracciabili d’oro da Italia Oggi
- Il Cin turistico in dichiarazione da Italia Oggi
- Successioni, registro uniforme da Italia Oggi
- Frazionamenti catastali, cambia il deposito onnline da Italia Oggi
- Tributi locali senza transazioni da Italia Oggi