Regolam. UE 09/03/2011, n. 305 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NE193

Regolam. UE 09/03/2011, n. 305

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. Comm. UE 30/05/2024, n. 2769
- Regolamento 20/06/2019, n. 1020
- Regolam. Comm. UE 21/02/2014, n. 574
- Regolam. Comm. UE 18/02/2014, n. 568
- Avviso di rettifica in G.U.C.E. 12/04/2013, n. 103/L
Scarica il pdf completo
741007 12158781
Premessa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

 

(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente.

(2) Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all'interno dell'Unione.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell'ambiente e dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti da costruzione.

(4) Gli Stati membri hanno introdotto disposizioni, ivi compresi requisiti, concernenti non soltanto la sicurezza degli edifici e delle altre opere di costruzione, ma anche la salute, la durabilità, il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, gli aspetti economici ed altri aspetti importanti di tutela del pubblico interesse. I provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza relativi alle opere di costruzione e stabiliti a livello di Unione o di Stato membro possono incidere sui requisiti dei prodotti da costruzione. Poiché è probabile che il loro effetto sul funzionamento del mercato interno sia molto simile, ai fini del presente regolamento è opportuno considerare tali provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza alla stregua di «disposizioni».

(5) Ove applicabili, le disposizioni relative all'uso o agli usi previsti di un prodotto da costruzione in uno Stato membro, tese a soddisfare requisiti di base delle opere di costruzione, determinano le caratteristiche essenziali per le quali deve essere dichiarata la prestazione. Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione «vuota», dovrebbe essere dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sono pertinenti all'uso o agli usi dichiarati.

(6) La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.

(7) Al fine di realizzare tale obiettivo, la direttiva 89/106/CEE prevedeva la definizione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di benestare tecnici europei.

(8) Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei provvedimenti in atto, è opportuno sostituire la direttiva 89/106/CEE.

(9) Il presente regolamento dovrebbe tener conto del contesto giuridico di natura orizzontale per la commercializzazione dei prodotti nel mercato interno stabilito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, così come dalla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

(10) Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate al fine di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione.

(11) Tali specifiche tecniche armonizzate dovrebbero comprendere prove, calcoli e altri mezzi di cui alle norme armonizzate e ai documenti per la valutazione europea atti a valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

(12) I metodi previsti dagli Stati membri nelle loro prescrizioni applicabili alle opere di costruzione e le altre disposizioni nazionali relative alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione dovrebbero essere conformi alle specifiche tecn

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158782
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158783
Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabil

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158784
Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;

2) «kit», un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;

3) «opere di costruzione», gli edifici e le opere di ingegneria civile;

4) «caratteristiche essenziali», le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;

5) «prestazione di un prodotto da costruzione», la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;

6) �

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158785
Articolo 3 - Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione

1. I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158786
CAPO II - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158787
Articolo 4 - Dichiarazione di prestazione

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158788
Articolo 5 - Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158789
Articolo 6 - Contenuto della dichiarazione di prestazione

1. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

2. La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni:

a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;

b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158790
Articolo 7 - Fornitura della dichiarazione di prestazione

1. È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158791
Articolo 8 - Principi generali e uso della marcatura CE

1. I principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano alla marcatura CE.

2. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6.

Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante conformemente agli articoli 4 e 6, la marcatura CE non viene apposta.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158792
Articolo 9 - Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta s

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158793
Articolo 10 - Punti di contatto di prodotti da costruzione

1. Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 764/2008.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158794
CAPO III - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158795
Articolo 11 - Obblighi dei fabbricanti

1. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9.

Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

2. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato.

Se opportuno, la Commissione può, mediante atti delegati conformemente all'articolo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158796
Articolo 12 - Mandatari

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158797
Articolo 13 - Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti applicabili di cui al presente regolamento.

2. Prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma e la dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Essi assicurano altresì che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5.

Un importatore, che ritenga o abbia ragione di credere c

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158798
Articolo 14 - Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del presente regolamento.

2. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli ut

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158799
Articolo 15 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruz

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158800
Articolo 16 - Identificazione degli operatori economici

Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli operatori economici, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158801
CAPO IV - SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158802
Articolo 17 - Norme armonizzate

1. Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste (in prosieguo «mandati»), formulate dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del presente regolamento (in prosieguo «comitato permanente per le costruzioni»).

2. Qualora le parti interessate siano coinvolte nel processo di definizione di norme armonizzate ai sensi del presente articolo, gli organismi europei di normalizzazione garantiscono che le varie categorie siano in tutti i casi rappresentate in modo giusto ed equo.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158803
Articolo 18 - Obiezione formale contro norme armonizzate

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato, lo Stato membro interessato o la Commissione, previa consultazione del comitato perma

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158804
Articolo 19 - Documento per la valutazione europea

1. In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l'organizzazione dei TAB elabora e adotta un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, la cui prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valut

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158805
Articolo 20 - Principi relativi all'elaborazione e all'adozione dei documenti per la valutazione europea

1. La procedura per l'elaborazione e l'adozione dei documenti per la valutazione europea:

a) è trasparente per il fabbricante interessato;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158806
Articolo 21 - Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea

1. Il TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea comunica al fabbricante, a seconda che il prodotto da costruzione rientri, interamente o parzialmente, nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, quanto segue:

a) se il pr

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158807
Articolo 22 - Pubblicazione

Il documento per la valutazione europea adottato dall'organizzazione dei TAB è inviato alla Commissione che pubblica un elenco dei

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158808
Articolo 23 - Risoluzione delle controversie in caso di disaccordo fra TAB

Se il documento per la valutazione europea non viene approvato dai TAB nei termini previsti, l'organizzazione dei TAB sottopone la q

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158809
Articolo 24 - Contenuto del documento per la valutazione europea

1. Il documento per la valutazione europea contiene almeno una descrizione generale del prodotto da costruzione, l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto del prodotto in base all'intendimento d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158810
Articolo 25 - Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che un documento per la valutazione europea non risponda completamente alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle op

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158811
Articolo 26 - Valutazione tecnica europea

1. La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158812
Articolo 27 - Livelli o classi di prestazione

1. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 60 per stabilire classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

2. Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione usano tali classi nelle norme armonizzate. L'organizzazione dei TAB usa tali classi nei documenti per la valutazione europea, se del caso.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158813
Articolo 28 - Valutazione e verifica della costanza della prestazione

1. La valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali sono effettuate conformemente a uno dei sistemi di cui all'allegato V.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158814
CAPO V - ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158815
Articolo 29 - Designazione, controllo e valutazione dei TAB

1. Gli Stati membri possono designare TAB, all'interno del proprio territorio, segnatamente per una o più aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell'allegato IV.

Gli Stati membri che hanno designato un T

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158816
Articolo 30 - Requisiti per i TAB

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158817
Articolo 31 - Coordinamento dei TAB

1. I TAB istituiscono un'organizzazione per la valutazione tecnica.

2. L'organizzazione dei TAB è considerata un organismo che persegue uno scopo d'interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Gli obiettivi comuni della cooperazione e le condizioni amministrative e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158818
Articolo 32 - Finanziamento dell'Unione

1. Il finanziamento dell'Unione può essere assegnato all'organizzazione dei TAB per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 31

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158819
Articolo 33 - Modalità di finanziamento

1. Il finanziamento dell'Unione è fornito, senza invito a presentare proposte, all'organizzazione dei TAB per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 31, para

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158820
Articolo 34 - Gestione e monitoraggio

1. Gli stanziamenti determinati dall'autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 31, paragrafo 4, possono coprire anche le spese amministrative di preparazio

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158821
Articolo 35 - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. In sede di esecuzione delle attività finanziate a norma del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158822
CAPO VI - PROCEDURE SEMPLIFICATE
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158823
Articolo 36 - Uso della documentazione tecnica appropriata

1. Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che:

a) il prodotto da costruzione che il fabbricante ha immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni preci

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158824
Articolo 37 - Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese

Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata possono so

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158825
Articolo 38 - Altre procedure semplificate

1. Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un pr

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158826
CAPO VII - AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158827
Articolo 39 - Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza n

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158828
Articolo 40 - Autorità notificanti

1. Gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di val

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158829
Articolo 41 - Requisiti relativi alle autorità notificanti

1. L'autorità notificante è istituita in modo da evitare conflitti d'interesse con gli organismi notificati.

2. L'autorità notificante è organiz

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158830
Articolo 42 - Obbligo d'informazione per gli Stati membri

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli organismi da autoriz

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158831
Articolo 43 - Requisiti per gli organismi notificati

1. Ai fini della notifica, un organismo notificato rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2. Un organismo notificato è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.

3. Un organismo notificato è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, utilizzazione o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.

4. Un organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione non devono essere i progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che egli valuta, né mandatari di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti soggetti alle valutazioni dell'organismo notificato che siano considerati necessari per il funzionamento dell'organismo notificato o l'uso di prodotti a fini perso

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158832
Articolo 44 - Presunzione di conformità

Un organismo notificato da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza del

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158833
Articolo 45 - Filiali e subappaltatori degli organismi notificati

1. Quando un organismo notificato subappalta attività specifiche connesse a compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione o

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158834
Articolo 46 - Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato

1. Su richiesta del fabbricante e ove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche, gli organismi notificati possono decidere di effettuare, o di far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui all'allegato V per i sistemi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158835
Articolo 47 - Domanda di notifica

1. Un organismo che intenda essere autorizzato a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione presenta una domanda di no

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158836
Articolo 48 - Procedura di notifica

1. Le autorità notificanti possono notificare solo organismi che abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 43.

2. Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri, segnatamente tramite lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158837
Articolo 49 - Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1. La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158838
Articolo 50 - Modifiche della notifica

1. Qualora l'autorità notificante abbia accertato o sia stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 43 o non ade

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158839
Articolo 51 - Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. La Commissione indaga su tutti i casi sui quali abbia dubbi o in cui vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sul rispetto costante d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158840
Articolo 52 - Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza conformemente ai sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V.

2. Le valutazioni e le verifiche della costanza di prestazione sono effettuate, in modo trasparente per quanto riguarda il fabbricante, e in misura

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158841
Articolo 53 - Obbligo d'informazione per gli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano l'autorità notificante:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158842
Articolo 54 - Scambio di esperienze

La Commissione organizza uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di noti

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158843
Articolo 55 - Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati ai se

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158844
CAPO VIII - VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158845
Articolo 56 - Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti da costruzione che comportano rischi

1. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno sufficienti motivi per ritenere che un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non raggiunge la prestazione dichiarata e presenta un rischio per il rispetto dei requisiti di base delle opere da costruzione contemplate dal presente regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato che copre i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. N3

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al pr

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158846
Articolo 57 - Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se, a conclusione della procedura di cui all'articolo 56, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158847
Articolo 58 - Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, ritiene che un prodotto da costruzione, pur conforme al presente regolamento, presenti rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione, alla salute o la sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse, chiede all'operat

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158848
Articolo 59 - Non conformità formale

1. Fatto salvo l'articolo 56, se uno Stato membro giunge ad una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158849
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158850
Articolo 60 - Atti delegati

Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 61 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 62 e 63:

a) la determinazione, se del caso, delle caratteristiche essenziali o dei livelli di soglia nell'ambito di specifiche famiglie di prodotti da costruzione, al cui riguardo, ai sensi degli articoli da 3 a 6, il fabbricante dichiara la prestazione del suo prodotto, allorché questo è immesso sul mercato, relativamente all'uso previsto e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158851
Articolo 61 - Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 60 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158852
Articolo 62 - Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 60 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158853
Articolo 63 - Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro tre mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa de

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158854
Articolo 64 - Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le costruzioni.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158855
Articolo 65 - Abrogazione

1. La direttiva 89/106/CEE è abrogata.

2. I riferiment

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158856
Articolo 66 - Disposizioni transitorie

1. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1o luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158857
Articolo 67 - Relazione della Commissione

1. Entro il 25 aprile 2014, la Commissione valuta la necessità specifica di informazione sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti da costruzione, prende in considerazione un'eventuale estensione dell'obbligo di informazione

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158858
Articolo 68 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Un

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158859
Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione

Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.

 

1. Resistenza meccanica e stabilità

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;

b) gravi ed inammissibili deformazioni;

c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;

d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provoc

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158860
Allegato II - Procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea

1. Richiesta di una valutazione tecnica europea

Quando presenta ad un TAB una richiesta di valutazione tecnica europea per un prodotto da costruzione, e dopo aver firmato con il TAB (in prosieguo, il «TAB responsabile») un accordo sul segreto commerciale e la riservatezza, il fabbricante, salvo ove decida diversamente, sottopone al TAB responsabile un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, l'uso da lui previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che intende applicare.

 

2. Contratto

Per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), entro un mese dal ricevimento della memoria tecnica il fabbricante ed il TAB responsabile della predisposizione della valutazione tecnica europea stipulano un contratto che definisce il programma di lavoro per l'elaborazione del documento per la valutazione europea, incluso:

-

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158861
Allegato III - Dichiarazione di prestazione n.

N2

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2. Usi previsti:

3. Fabbricante:

4. Mandatario:

5. Sistemi di VVCP:

6a. Norma armonizzata:

Organismi notificati:

6b. Documento per la valutazione europea:

Valutazione tecnica europea:

Organismo di valutazione tecnica:

Organismi notificati:

7. Prestazioni dichiarate:

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

[nome e cognome]

 

In [luogo] addì [data di emissione]

[firma]

 

Istruzioni per redigere la dichiarazione di prestazione

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Queste istruzioni intendono essere di guida ai fabbricanti per la redazione di una dichiarazione di prestazione conforme al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in questo allegato (nel seguito «il modello»).

Queste ist

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158862
Allegato IV - Aree di prodotto e requisiti degli organismi di valutazione tecnica

 

Tabella 1 - Aree di prodotto

 

CODICE DELL'AREA

AREA DI PRODOTTO

1

PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO

2

PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI

3

MEMBRANE, COMPRESE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO)

4

PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO

5

APPOGGI STRUTTURALI

PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI

6

CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI

7

PRODOTTI IN GESSO

8

GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI

9

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
741007 12158863
Allegato V - Valutazione e verifica della costanza della prestazione

N1

1. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate in base ai sistemi che seguono:

1.1. Sistema 1+

a) Il fabbricante effettua:

i) il controllo della produzione in fabbrica;

ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

i) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

iii) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;

iv) prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.

1.2. Sistema 1

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Norme tecniche
  • Materiali e prodotti da costruzione
  • Norme armonizzate

Norme armonizzate e Valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione

A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Edilizia e immobili
  • Inquinamento acustico
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Requisiti acustici passivi degli edifici

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Costruzioni in zone sismiche
  • Norme tecniche

La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Opere idrauliche, acquedottistiche, marittime e lacuali
  • Dighe
  • Costruzioni
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Norme tecniche

Norme tecniche e amministrative per le dighe e gli sbarramenti di ritenuta

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Norme tecniche
  • Norme armonizzate

Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 1/7 - Sistema edilizio e tecnologico

1. Requisiti generali: 1.1. Classificazione e requisiti del sistema; 1.2. Sostenibilità delle costruzioni; 1.3. Unità di misura; 1.4. Misurazioni; 1.5. Manutenzione e gestione, aspetti generali; 1.6. Manutenzione e gestione di patrimoni immobiliari; 1.7. Urbanistica; 1.8. Gestione del valore; 1.9. Norme generali di progettazione edilizia; 1.10. Appalto e realizzazione dei lavori. 2. Rappresentazione grafica: 2.1. Coordinazione modulare; 2.2. Tolleranze dimensionali; 2.3. Disegno, normativa generale; 2.4. Disegno edile; 2.5. Informazione tecnica e di prodotto. 3. Controllo e assicurazione della qualità: 3.1. Normativa generale; 3.2. Laboratori di prova; 3.3. Metodi di calcolo statistici; 3.4. Sistema aziendale per la qualità; 3.5. Certificazione della qualità.
A cura di:
  • Gaetano Miti