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04/11/2020

Prodotti da costruzione: nuovi documenti per la Valutazione europea

Con la Decisione 1574/2020 la Commissione europea aggiunge all’elenco dei documenti di valutazione tecnica per i prodotti da costruzione i riferimenti relativi ai sistemi di impermeabilizzazione e isolamento termico esterno (a cappotto), giunti per ponti stradali, kit per costruzioni di legno, prodotti ignifughi ed altri prodotti da costruzione.

Con la Decisione 28/10/2020, n. 1574, pubblicata nella GUUE 29/10/2020, n. 359, la Commissione UE ha pubblicato i riferimenti relativi a nuovi documenti di valutazione europea elaborati a sostegno del Regolamento 305/2011 inserendoli nell’elenco contenuto nell'allegato alla Decisione 19/03/2019, n. 450.

Si tratta in particolare dei documenti per la valutazione europea riferiti ai seguenti prodotti da costruzione:
- rivestimento acustico a spruzzo con leganti organici a base acquosa;
- sistemi di impermeabilizzazione di tetti in forma liquida;
- kit di rivestimento impermeabile applicabili allo stato liquido per pavimenti e/o pareti di locali umidi;
- pannello flessibile preapplicato e totalmente aderente per impermeabilizzazione;
- kit di copertura impermeabili su fogli flessibili per pavimenti e/o pareti di locali umidi;
- kit di copertura impermeabili su pannelli intrinsecamente impermeabili per pavimenti e/o pareti di locali umidi;
- sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati “a cappotto”) (ETICS);
- pannello isolante per isolamento termico in schiuma poliuretanica rigida compressa;
- kit Veture - unità prefabbricate per isolamento termico per esterni e relativi dispositivi di fissaggio;
- fissaggi per giunti strutturali con carico statico e quasi statico;
- giunti di dilatazione flessibili con tasselli per asfalto per ponti stradali;
- giunti di dilatazione a sporgenza per ponti stradali;
- giunti di espansione opachi per ponti stradali;
- giunti di espansione a sbalzo per ponti stradali;
- giunti di espansione con supporto per ponti stradali;
- giunti di espansione modulari per ponti stradali;
- pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato;
- elementi da costruzione in argilla riciclati;
- carbonato di calcio per uso come aggiunta attiva con funzione di legante catalitico per cemento;
- dispostivi di fissaggio incollati per l'impiego in calcestruzzo;
- ancoraggio a iniezione per lastre termoisolanti;
- legante per piloni a trazione e spinta per elementi prefabbricati a carico alternato;
- kit per costruzioni di legno;
- sistemi CRM (Composite Reinforced Mortar) per il rinforzo di strutture in cemento armato e muratura;
- prodotti ignifughi.

La Decisione è entrata in vigore il 29/10/2020 (giorno della pubblicazione in GUUE).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 305/2011, per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il fabbricante può fare richiesta di una valutazione tecnica europea, la quale viene elaborata dall’organizzazione dei TAB (Organismi di valutazione tecnica) che adotta un documento per la valutazione europea. Si tratta pertanto dei casi di prodotti per i quali la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l’altro:
a) il prodotto non rientra nel campo d’applicazione di alcuna norma armonizzata esistente;
b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure
c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.
In questi casi il documento per la valutazione europea adottato dall’organizzazione dei TAB è inviato alla Commissione che pubblica l’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea definitivi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tutti i relativi aggiornamenti (art. 22, Regolamento 305/2011).

Dalla redazione