Con la Circolare 13/02/2015, n. 38, il Ministero del lavoro e politiche sociali fornisce importanti chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, durante l’esecuzione di lavori in quota.
Viene effettuata una distinzione tra le seguenti due categorie di dispositivi di ancoraggio.
1 - Dispositivi che seguono il lavoratore, quindi installati non permanentementenelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili. Tali dispositivi, che devono avere le seguenti caratteristiche minime:
- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso;
sono considerati “Dispositivi di protezione individuale”(DPI) ai sensi degli artt. 74 e 76 del D. Leg.vo 81/2008, nonché dell’art. 1 del D. Leg.vo 475/1992, comma 2 (si intendono per "DPI" i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza).
2 - Dispositivi installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili. Stante quanto sopra riportato, tali dispositivi non sono invece da considerare DPI, e non dovranno dunque recare la marcatura CE come DPI (prevista dal D. Leg.vo 475/1992 citato). Tali dispositivi saranno viceversa da considerare come prodotti da costruzione, come tali rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del 09/03/2011.