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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Prodotti da costruzione: costanza della prestazione dei kit per parapetti e ringhiere
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 305/2011, la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali sono effettuate conformemente a uno dei sistemi di cui all'allegato V del medesimo Regolamento. La Commissione - tramite l'adozione di atti delegati (art. 60, Regolamento 305/2011) - stabilisce (e può rivedere), tenuto conto in particolare degli effetti in termini di sicurezza e salute per le persone e degli effetti sull'ambiente, quale sistema o quali sistemi siano applicabili a un dato prodotto da costruzione o a una data famiglia di prodotti da costruzione o a una data caratteristica essenziale.
In attuazione di tali disposizioni, la Decisione delegata 2019/1764 ha stabilito che i sistemi da applicare ai kit per parapetti e ai kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura sono quelli di seguito specificati.
Tabella 1 - Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco
Prodotti e uso previsto | Sistema applicabile |
Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura | 4 |
Tabella 2 - Unicamente per la reazione al fuoco
Prodotti e uso previsto | Sottofamiglie del prodotto | Sistema applicabile |
Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura | Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un’aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico) | 1 |
Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove | 4 | |
Prodotti non appartenenti alle altre sottofamiglie | 3 |