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25/10/2019

Prodotti da costruzione: costanza della prestazione dei kit per parapetti e ringhiere

Nella GUUE 24/10/2019, n. L 270, è stata pubblicata la Decisione (UE) 2019/1764 con la quale la Commissione europea ha stabilito i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili ai kit per parapetti e ai kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura.

Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 305/2011, la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali sono effettuate conformemente a uno dei sistemi di cui all'allegato V del medesimo Regolamento. La Commissione - tramite l'adozione di atti delegati (art. 60, Regolamento 305/2011) - stabilisce (e può rivedere), tenuto conto in particolare degli effetti in termini di sicurezza e salute per le persone e degli effetti sull'ambiente, quale sistema o quali sistemi siano applicabili a un dato prodotto da costruzione o a una data famiglia di prodotti da costruzione o a una data caratteristica essenziale.

In attuazione di tali disposizioni, la Decisione delegata 2019/1764 ha stabilito che i sistemi da applicare ai kit per parapetti e ai kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura sono quelli di seguito specificati.

Tabella 1 - Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco

Prodotti e uso previsto

Sistema applicabile

Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura

4

 

Tabella 2 - Unicamente per la reazione al fuoco

Prodotti e uso previsto

Sottofamiglie del prodotto

Sistema applicabile

Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura

Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un’aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico)

1

Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove

4

Prodotti non appartenenti alle altre sottofamiglie

3

 

Dalla redazione