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13/11/2023

Prodotti da costruzione: norme armonizzate apparecchi di riscaldamento domestici

Con la Decisione 2461/2023, la Commissione europea ha pubblicato le norme armonizzate aggiornate relative agli apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido.

NORME ARMONIZZATE PRODOTTI DA COSTRUZIONE - A norma del Regolam. 09/03/2011, n. 305, per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le norme armonizzate:
- stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e, se previsto dal relativo mandato, si riferiscono all’uso previsto dei prodotti che esse coprono;
- forniscono - senza ovviamente mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità dei risultati - metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali;
- contengono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
La Commissione UE valuta la conformità delle Norme armonizzate predisposte dagli Organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei relativi riferimenti.
Per ciascuna norma armonizzata che figura nell’elenco sono fornite le seguenti indicazioni:
a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;
b) data di entrata in vigore (data di inizio del periodo di coesistenza);
c) data di fine del periodo di coesistenza.
Per “periodo di coesistenza” si intende quell’arco di tempo in cui normativa di carattere comunitario e nazionale risultano essere entrambe applicabili al fine di attribuire una conformità al prodotto. Qualora una norma armonizzata sia sostituita con una nuova versione, entrambe le versioni restano valide fino allo scadere del periodo di coesistenza.

ELENCO DELLE NORME ARMONIZZATE - DEC. 451/2019 - L’elenco dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate nell’ambito del Regolamento 305/2011 è contenuto nella Decisione del 19/03/2019, n. 451 (vedi anche la Comunicazione 09/03/2019), con la quale la Commissione europea ha pubblicato i riferimenti delle norme armonizzate oggetto di revisione da parte del CEN, al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e dei requisiti del Regolamento 305/2011. Si tratta in particolare delle norme armonizzate per i seguenti prodotti:
- sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio;
- tegole piane di fibrocemento e relativi accessori;
- vetro per edilizia e lastre piane di fibrocemento;
- inserti stradali catarifrangenti (vedi Decisione 01/12/2022, n. 2357 che ha modificato la Decisione 451/2019).

APPARECCHI DI RISCALDAMENTO DOMESTICI - Con la Decisione 07/11/2023, n. 2461, la Commissione europea ha pubblicato i riferimenti delle seguenti norme armonizzate riferite agli apparecchi di riscaldamento domestici, inserendoli nell’elenco contenuto nella Decisione 451/2019.

Riferimento della norma

Riferimento della norma sostituita

Inizio del periodo di coesistenza

Fine del periodo di coesistenza

EN 16510-2-1:2022
Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - parte 2-1: Riscaldatori per ambienti

EN 13240:2001
Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova
EN 13240:2001/A2:2004
EN 13240:2001/AC:2006
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

09/11/2023

09/11/2025

EN 16510-2-2:2022
Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - parte 2-2: Apparecchi installati inclusi caminetti aperti

EN 13229:2001
Termocaminetti e caminetti aperti, a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova
EN 13229:2001/A1:2003
EN 13229:2001/A2:2004
EN 13229:2001/AC:2006
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

09/11/2023

09/11/2025

EN 16510-2-3:2022
Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - parte 2-3: Termocucine

EN 12815:2001
Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova
EN 12815:2001/AC:2006
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
EN 12815:2001/A1:2004

09/11/2023

09/11/2025

EN 16510-2-4:2022
Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - parte 2-4: Caldaie autonome - Potenza termica nominale fino a 50 kW

EN 12809:2001
Caldaie per riscaldamento domestico, indipendenti, a combustibile solido - Potenza termica nominale non maggiore di 50 kW - Requisiti e metodi di prova
EN 12809:2001/A1:2004
EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
EN 12809:2001/AC:2006

09/11/2023

09/11/2025

EN 16510-2-6:2022
Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - parte 2-6: Riscaldatori per ambienti alimentati meccanicamente da pellet di legno, inserti e termocucine

EN 14785:2006
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova

09/11/2023

09/11/2025

 

Dalla redazione