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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Prodotti da costruzione: norme armonizzate apparecchi di riscaldamento domestici
NORME ARMONIZZATE PRODOTTI DA COSTRUZIONE - A norma del Regolam. 09/03/2011, n. 305, per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le norme armonizzate:
- stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e, se previsto dal relativo mandato, si riferiscono all’uso previsto dei prodotti che esse coprono;
- forniscono - senza ovviamente mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità dei risultati - metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali;
- contengono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
La Commissione UE valuta la conformità delle Norme armonizzate predisposte dagli Organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei relativi riferimenti.
Per ciascuna norma armonizzata che figura nell’elenco sono fornite le seguenti indicazioni:
a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;
b) data di entrata in vigore (data di inizio del periodo di coesistenza);
c) data di fine del periodo di coesistenza.
Per “periodo di coesistenza” si intende quell’arco di tempo in cui normativa di carattere comunitario e nazionale risultano essere entrambe applicabili al fine di attribuire una conformità al prodotto. Qualora una norma armonizzata sia sostituita con una nuova versione, entrambe le versioni restano valide fino allo scadere del periodo di coesistenza.
ELENCO DELLE NORME ARMONIZZATE - DEC. 451/2019 - L’elenco dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate nell’ambito del Regolamento 305/2011 è contenuto nella Decisione del 19/03/2019, n. 451 (vedi anche la Comunicazione 09/03/2019), con la quale la Commissione europea ha pubblicato i riferimenti delle norme armonizzate oggetto di revisione da parte del CEN, al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e dei requisiti del Regolamento 305/2011. Si tratta in particolare delle norme armonizzate per i seguenti prodotti:
- sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio;
- tegole piane di fibrocemento e relativi accessori;
- vetro per edilizia e lastre piane di fibrocemento;
- inserti stradali catarifrangenti (vedi Decisione 01/12/2022, n. 2357 che ha modificato la Decisione 451/2019).
APPARECCHI DI RISCALDAMENTO DOMESTICI - Con la Decisione 07/11/2023, n. 2461, la Commissione europea ha pubblicato i riferimenti delle seguenti norme armonizzate riferite agli apparecchi di riscaldamento domestici, inserendoli nell’elenco contenuto nella Decisione 451/2019.
Riferimento della norma | Riferimento della norma sostituita | Inizio del periodo di coesistenza | Fine del periodo di coesistenza |
EN 16510-2-1:2022 | EN 13240:2001 | 09/11/2023 | 09/11/2025 |
EN 16510-2-2:2022 | EN 13229:2001 | 09/11/2023 | 09/11/2025 |
EN 16510-2-3:2022 | EN 12815:2001 | 09/11/2023 | 09/11/2025 |
EN 16510-2-4:2022 | EN 12809:2001 | 09/11/2023 | 09/11/2025 |
EN 16510-2-6:2022 | EN 14785:2006 | 09/11/2023 | 09/11/2025 |