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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Codice appalti e discrezionalità della p.a. nella determinazione della base d'asta
DETERMINAZIONE BASE D'ASTA - L'istante aveva contestato la procedura di gara volta alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di trasporto infermi, poiché riteneva che la base d’asta fosse insufficiente, avuto specifico riguardo al corrispettivo del servizio a chiamata e al costo del personale da assorbire, che secondo l’istante avrebbe avuto un costo tre volte superiore a quello previsto.
Considerazioni ANAC
In merito ai limiti del sindacato sulla determinazione della base d’asta da parte delle stazioni appaltanti, con la Delibera del 14/01/2025, n. 13, l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione basata su cognizioni tecniche;
- le valutazioni tecniche che riguardano la determinazione della base d'asta sono espressione della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante e possono essere sindacate solo ove sia dimostrato che esse sono manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti;
- rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante individuare una base d’asta congrua e tale da garantire la qualità delle prestazioni. Sono da ritenere escludenti solo le clausole abnormi o irragionevoli che con assoluta e oggettiva certezza rendono aleatoria la remunerazione del servizio o estremamente difficoltoso il calcolo di convenienza economica, e tali quindi da precludere la partecipazione;
- l’onere della prova circa l’irragionevolezza, l’arbitrarietà e l’abnormità delle regole di gara, gravante sul ricorrente, non può che essere declinato in termini particolarmente rigorosi, implicando che la contestazione sia effettuata sulla base di imprescindibili e univoci elementi probatori, suscettibili di evidenziare, in maniera oggettiva e manifesta, la sussistenza di eventuali palesi errori logici nelle decisioni adottate dalla stazione appaltante.
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