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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 23/12/2020, n. 111
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Premessa
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle med |
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Art. 1 - (Disciplina del calcolo del contributo per gli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari)1. Il comune, qualora riconosca l’interesse pubblico dell’intervento, può autorizzare, di norma con permesso di costruire convenzionato, la ricostruzione degli edifici, costituenti un intero compendio immobiliare, in modo differente rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti e della viabilità. 2. Nei casi di cui al comma 1, l’importo del contributo concedibile per la realizzazione dell’intervento è il minore tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto, entrambi come meglio definiti nel comma 4. 3. L’intervento di cui al comma 1 costituisce interv |
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Art. 2 - (Interventi di recupero e interventi di restauro sugli edifici di interesse culturale)1. Con apposita ordinanza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, adottata d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sulla base di una proposta tecnica elaborata dal Tavolo tecnico previsto dall’articolo 8 dell’ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, il Commissario straordinario provvede al riordino e alla razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, |
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Art. 3 - (Semplificazioni in materia di interventi unitari)1. All’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5-bis dell’articolo 15 è soppresso; b) l’articolo 15-bis è sostituito dal seguente: «Art. 15-bis. - Disciplina di ulteriori interventi unitari. 1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, in presenza di un aggregato edilizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili adibiti, alla data dell’evento sismico, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all’abitativo, può sempre procedersi ad intervento unitario di miglioramento o di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo. 2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 15, l’intervento unitario è ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni: a) la maggioranza degli edifici che compongono l’aggregato, che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie totale dello stesso, deve essere in possesso di un livello operativo superiore o uguale a L1. b) nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione ovvero di ricostruzione di edifici già demoliti o crollati, tutti gli edifici che compongono l’aggregato dovevano contenere almeno una unità immobiliare utilizzabile, alla data del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nei casi di edifici a destinazione produttiva, almeno una unità immobiliare sede di attività economica attiva alla medesima data. 3. Per gli interventi di cui al presente articolo per i quali sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano le maggiorazioni e gli incrementi di cui all’articolo 15, comma 1, ridotti al 50 per cento. c) dopo l’articolo 15-bis sono inseriti i seguenti: 1) «Art. 15-ter. Ulteriori |
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Art. 4 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018)1. All’ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) al comma 1 dell’articolo 2 le parole “, ovvero l’attribuzione di un esito AeDES in caso di assenza di esiti riferiti al sisma 2009” sono soppresse; b) dopo il comma 2 dell’articolo 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. “In caso di modifica in senso peggiorativo dell’esito di agibilità accertata mediante procedura AeDES su edifici inagibili, isolati o in aggregato, per precedenti sismi e per i quali all’istanza di sopralluogo prodotta a seguito degli ulteriori eventi sismici registratisi nel corso del 2016 e 2017 non abbia fatto seguito la redazione di perizia asseverata con conseguente autorizzazione del COR, i professionisti incaricati possono provvedere alla presentazione delle RCR sulla piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario entro i termini di scadenza previsti. In presenza di scheda FAST – Non Utilizzabile, la presentazione delle RCR è subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure di cui all’articolo 2, comma 4, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione.»; |
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Art. 5 - (Modalità di calcolo del contributo per gli interventi di riparazione e ricostruzione dei condomini)1. Gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione riguardanti un singolo edificio composto da più unità immobiliari si considerano effettuati interamente sulle parti comuni. Fermo restando il calcolo del contributo concedibile, da effettuarsi rispetto ad ogni singola unità immobiliare, come stabilito dalle ordinanze commi |
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Art. 6 - (Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici)1. Gli incentivi fiscali previsti dall’art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (di seguito anche “superbonus” ), nonché ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente, sono fruibili per l’importo eccedente il contributo prev |
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Art. 7 - (Interventi urgenti di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici)1. Gli edifici di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l’igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l’avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, ovvero ne impediscano il rilascio dell’agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoli |
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Art. 8 - (Disciplina degli impedimenti per gli interventi di immediata esecuzione)1. Sono definiti come interventi di riparazione di danni lievi, ma non di immediata esecuzione, quelli individuati nella circolare del Commissario straordinario prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020, ai quali sono equiparati quelli compresi nell’articolo 15-ter dell'ordinanza n. 19 del 2017, con esclusione degli aggregati composti esclusivamente da edifici con livello operativo uguale a L0. 2. Per gli interventi su edifici compresi all’interno di un aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario, ai sensi degli articoli 15, 15-bis, 15 ter e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, il termine per la presentazione della domanda segue la programmazione per i danni gravi. 3. Il termine per la presentazione della domanda per gli interventi di cui al comma 1 è stabilito in 150 giorni dalla rimozione dell’impedimento per gli interventi su edifici: a) situati in zone direttamente interessate, o potenzialmente coinvolgibili, da dissesti di natura idro-geomorfologica o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta che ne impediscono l’immediata esecuzione, qualora in tali aree non siano già finanziati e approvati interventi di mitigazione del rischio; b) ricadenti nelle cosiddette “zone rosse” istituite mediante apposita ordinanza sindacale o aventi esiti di inagibil |
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Art. 9 - (Proroga interventi sui danni gravi)1. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 7 dell’ordinanza n. 13 del 2017 e di cui al comma 1 dell’articolo 9 dell’ordinanza n. 19 del 2017 è prorogato al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali, ulteriori proroghe di legge correlate alla scadenza della gestione straordin |
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Art. 10 - (Proroga della convenzione di cui all’ordinanza n. 102 del 2020)1. Il Commissario straordinario, in considerazione della necessità di continuare ad avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli invest |
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Art. 12 - (Misure attuative delle disposizioni di cui all’articolo 57, comma 3-octies, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104)1. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 57, comma 3-octies, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i soggetti privati e i titolari di attività economiche e produttive, ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017, devono pre |
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Art. 13 - (Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018)1. All’ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nell’articolo 1: 1) alla lettera a) del comma 1 sono soppresse le parole: “e risultavano dotati di uno o più vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a mt 5 o di superficie netta in pianta maggiore di mq 300”; 2) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 14 - (Ulteriori modifiche ed abrogazioni)1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 5 dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 è sostituito dal seguente: “I lavori di cui all’art. 2 devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi.”; 2. All’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 12 dell’articolo 5 le parole: “con esclusione dei costi di demolizione” sono soppresse; b) al comma 1 dell’articolo 11 le parole: “prima di due anni dalla data di” sono sostituite con le parole “fino al”; c) il comma 7 dell’art.22 è sostituito dal seguente: “7.Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area di superficie equivalente, e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6”; d) il comma 9 dell’art. 22 è sostituito dal seguente: “In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, il vice Commissario può autorizzare l’acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati.”; e) all’art. 22, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: i) “12-bis: Qualora all’interno di un edificio rientrante nell’ambito di applicazione del presente articolo, siano presenti più unità immobiliari, di diversa proprietà, è riconosci |
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Art. 15 - (modifiche all’ordinanza n. 100 del 2020)1. All’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “a) Euro 600.000,0 |
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Art. 17 - (Incremento del fondo per le anticipazioni a favore dei professionisti)1. L’importo per le anticipazioni, a favore dei professionisti, concernenti le spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le |
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Art. 18 - (Disposizioni transitorie)1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, e 14 della presente ordinanza hanno efficacia esclusivamente per le istanze di contribut |
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Art. 19 - (Efficacia)1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12, del de |
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