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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 17/09/2020, n. 105
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Premessa
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l’On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto l’articolo 38 (Rimodulazione delle funzioni commissariali) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 201, n. 130; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato “decreto legge”; Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all’art. 3 (Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione; Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020; Visto l’articolo 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni co |
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Art. 1 - Nomina da parte delle Diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti del responsabile tecnico della procedura1. La Diocesi, nella persona dell’Ordinario Diocesano, e gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in persona del loro rappresentante, escluse le parrocchie, fatta salva l’autonomia dell’ordinamento canonico, possono individuare un architetto o un ingegnere, regolarmente iscritto all’ |
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Art. 2 - Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti1. Il Responsabile tecnico della procedura, in relazione ad uno o più interventi relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria, di competenza dei soggetti di cui all’art. 1 comma 1 e da essi attuati direttamente, ai sensi dell' art. 11 decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni con la |
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Art. 3 - Affidamento dei lavori alle imprese1. Ai sensi dell’art. 11 del decreto 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 selezionano l'impresa affidataria dei lavori tra quelle iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto Sisma secondo le regole della ricostruzione privata, ossia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 6, comma |
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Art. 4 - Approvazione dei progetti e domanda di contributo1. Ai fini della approvazione del progetto e della domanda di concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del decreto Sisma. 2. In particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi dell’art. 16 richiamato, approva, ai sensi dell’art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della presente ordinanza, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 3, lett. a-bis) e b). Di regola il livello di approfondimento tecnico dei progetti da presentare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione è |
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Art. 5 - Disciplina della concessione del contributo1. Il contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto è concesso con decreto del Commissario straordinario, sulla base della determinazione di approvazione del progetto in esito ai lavori della Conferenza permanente. Il Commissario straordinario provvede con decreto alle variazioni delle previsioni di spesa relative agli interventi di cui all’elenco allegato alla presente ordinanza che si rendessero necessarie nel caso di discostamento tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivi derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici. N3 1-bis. Eventuali maggiori costi di singoli interventi, risultanti dall'approvazione del progetto potranno essere finanziati prioritariamente attingendo alle economie relative ad altri interventi o dai ribassi di cui all'art. 3, comma 2; nel caso di insufficienza di tali risorse, si potranno utilizzare |
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Art. 6 - Spese per la gestione amministrativa1. Ai sensi degli artt. 6 e 34, comma 5, del decreto legge, per i costi riconducibili alla gestione dell’intervento da parte della Diocesi tramite Ordinario Diocesano, relativi alle spese amministr |
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Art. 7 - Edifici di culto soggetti alla ricostruzione pubblica1. Restano soggetti alla disciplina della ricostruzione pubblica, prevista dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal |
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Art. 8 - Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT1. Il Commissario Straordinario provvede, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con la Conferenza Episcopale Italiana, alla ricostituzione del tavolo tecnico già previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 14, comma 9, del decreto Sisma, al fine di rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i suddetti soggetti per affrontare e risolvere co |
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Art. 9 - Regime transitorio e abrogazioni1. La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore. Ove sia già stata affidata la progettazione a professionista incaricato, il progetto è acquisito sulla base dell’atto di conferimento. Per gli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla predetta data, sia stato affidato l’incarico di progettazione, anche |
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Art. 10 - Efficacia1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi d |
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Allegato A |
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Allegato BIl contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto è concesso con decreto del Commissario straordinario sulla base della determinazione di approvazione del progetto in esito ai lavori della Conferenza permanente. Il Commissario straordinario dispone il trasferimento del contributo in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni - Vice Commissari secondo come segue: - la somma pari al 20% dell’importo concesso per ciascun intervento, entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina del Responsabile tecnico; - la somma pari al 60% dell’importo concesso entro 30 giorni dalla trasmissione del contratto per l’esecuzione dei lavori; - il saldo, entro 30 giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare esecuzione. Il Vice Commissario procede alla erogazione del finanziamento ai soggetti di cui all’art. 1 comma 1 dell’ordinanza mediante accredito sul conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati: a) una somma pari al 20% del contributo al momento della comunicazione, da parte dei soggetti di cui all� |
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Allegato CSpecifiche relative agli interventi riguardanti immobili di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004
1. L’USR, attraverso l’istruttoria degli uffici competenti valuta l’ammissibilità delle singole lavorazioni e degli interventi, riservandosi nelle varie fasi del procedimento di non ammettere a contributo eventuali lavorazioni o interventi ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell’opera. 2. In linea generale sono da considerarsi ammissibili a contributo: - tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici verificatesi a partire dal 24 agosto 2016, con specifico riferimento agli interventi rivolti alla eliminazione delle criticità locali e al miglioramento sismico. Sono altresì ammissibili le finiture strettamente connesse, cioè tutte le opere complementari all’esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie a consentire il pieno ripristino della funzionalità dell’opera secondo la destinazione d’uso dell’immobile al 24 agosto 2016 |
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