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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Apertura di finestre in zone sottoposte a vincolo paesaggistico
La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 27/10/2020, n. 29815, ha espresso i seguenti principi pronunciandosi in relazione ad alcune opere di sopraelevazione di un fabbricato situato in zona vincolata in Sicilia.
APERTURA DI FINESTRE - La Corte ha affermato che nel caso in cui si tratti di un immobile sottoposto a vincolo paesistico e ambientale, la realizzazione di finestre e luci sui prospetti dello stesso in difformità dal permesso di costruire costituisce variazione essenziale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.
Di conseguenza tale intervento è punito ai sensi dell'art. 44, del medesimo D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c) che prevede sanzioni penali per il caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire.
Allo stesso modo, la realizzazione di una canna fumaria necessita del rilascio del permesso a costruire e nel caso in cui interessi il prospetto dell’edificio di immobili ricadenti in zona vincolata paesaggistica è assoggettata anche al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
Immobili non sottoposti a tutela - Sul tema è opportuno precisare che a seguito delle modifiche effettuate al D.P.R. 380/2001, dal D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla L. 11/09/2020, n. 120, nel caso in cui l’apertura delle finestre venga effettuata su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, vanno fatte alcune distinzioni al fine di accertare la necessità del permesso di costruire.
Ed infatti il D.L. 76/2020, nel ridefinire gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia disciplinati dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380, include tra gli interventi di manutenzione straordinaria (soggetti a semplice SCIA) anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati (quali ad esempio le aperture di finestre e porte esterne). Ne consegue che, alle condizioni previste dal legislatore del 2020 (vedi art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) come modificata dal predetto D.L. 76/2020), i suddetti interventi effettuati su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, possono rientrare nella manutenzione straordinaria soggetta a SCIA semplice (per approfondimenti vedi la Nota Apertura finestre: le modifiche dei prospetti possono essere manutenzione straordinaria).
NOZIONE DI OPERA PRECARIA NELLA REGIONE SICILIA - Inoltre la Corte si è pronunciata con riferimento alla norma regionale di cui all’art. 20, L. R. Sicilia 16/04/2003, n. 4 invocata dal ricorrente, secondo la quale non sono soggette a permesso di costruire la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie.
In proposito i giudici hanno ha ribadito che in tema di reati edilizi, la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici, per le quali il citato art. 20 della L. siciliana n. 4 del 2003 non richiede concessione e/o autorizzazione, va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell'opera, e non funzionale, ossia con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell'uso, sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti. Nel caso di specie, posto che la Corte territoriale aveva rilevato che erano state realizzate opere di sopraelevazione di fabbricato preesistente che comportavano una modificazione del perimetro verticale, in assenza di struttura precaria e neppure aperte da un lato (come richiede il citato art. 20 della Legge Regione Sicilia), la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per l'applicazione della disposizione regionale e ha ritenuto necessario il permesso di costruire.