Il silenzio dell’amministrazione sulla sanatoria costituisce rifiuto dell’istanza | Bollettino di Legislazione Tecnica
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25/03/2020

Il silenzio dell’amministrazione sulla sanatoria costituisce rifiuto dell’istanza

Il silenzio dell’amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001 ha valore di provvedimento di reiezione della domanda che, in quanto tacito, non necessita di adeguata motivazione.

Nel caso di specie si trattava di opere abusive consistenti nella chiusura totale su tutti i lati di una tettoia adibita ad impianto fotovoltaico per le quali era stata presentata una richiesta di permesso di costruire in sanatoria. L’amministrazione non si era pronunciata e la ricorrente contestava la formazione del silenzio-rifiuto e lamentava la mancata adozione di un provvedimento espresso e motivato.

Al riguardo il TAR Basilicata 09/03/2020, n. 193 ha ricordato che secondo la costante giurisprudenza, in relazione all’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (TU edilizia), il silenzio serbato dall’amministrazione costituisce provvedimento di reiezione della domanda del privato. Ne consegue che in questo caso, il provvedimento di diniego, in quanto tacito, esonera l’amministrazione dall’obbligo di fornire una risposta esplicita sull’istanza corredata di motivazione.

Per converso, l'obbligo di “adeguata motivazione” previsto dal comma 3 dell’art. 36, D.P.R. 380/2001 concerne l'opposto caso in cui l'amministrazione ritenga di accogliere l’istanza di accertamento di conformità. E ciò risulta palese dal tenore letterale di tale norma secondo la quale “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.

Al riguardo è stato rilevato in passato che la dizione utilizzata “la richiesta si intende rifiutata” in luogo di un chiaro riferimento al “rigetto” tacito potrebbe comportare il sorgere di dubbi interpretativi, che debbono e possono essere però risolti in base alla ricerca della volontà del legislatore statale, che deve ritenersi abbia ravvisato nella specie i presupposti per attribuire un significato (reiettivo, appunto) alla inerzia dell’amministrazione a seguito della richiesta di accertamento di conformità, così come in caso di richiesta di condono. Ne deriva che non si configura un "silenzio inadempimento" ma una ipotesi di "silenzio significativo" al quale vanno collegati gli effetti propri di un provvedimento esplicito di diniego.

Infine, secondo i giudici, la previsione dell’obbligo di motivazione nel caso di accoglimento della domanda di sanatoria risulta coerente con la ratio dell'istituto: trattandosi di sanare ex post un abuso edilizio, l’amministrazione non può sottrarsi, nell'interesse dell'intera collettività e degli eventuali proprietari confinanti, all'onere di specifica e puntuale esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto, che consentono di legittimare l'opera realizzata sine titulo.

Dalla redazione