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Sent. C. Cass. 12/03/2010, n. 6050

52109 52109
1. Consulente tecnico d’ufficio - Incarico - A professionista iscritto ad albo diverso da quello competente in materia o non iscritto ad alcun albo - Ammissibilità

1. Le norme attinenti alla scelta del CTU non hanno carattere cogente. La scelta è riservata al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, anche per quanto concerne la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste. Ne consegue che la decisione di affidare l’incarico a consulente (un geometra, nella specie, anziché un ingegnere) iscritto in altro albo professionale, o non iscritto ad alcun albo, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione.

- Si vedano in senso conforme: Cass. 12/04/2001 n. 5473; Cass. 16/10/1995 n. 10801.

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