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D. Min. Sviluppo Econ. 19/02/2007

Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
In vigore dal 24/02/2007.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
- D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2010
- D. Min. Sviluppo Econ. 02/03/2009
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Premessa

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di

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Art. 1. - Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fot

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

b1) N6 impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto fotovoltaico i cui mod

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Art. 3. - Requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti

1. Possono beneficiare delle tariffe di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7:

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Art. 4. - Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti

1. Nei limiti stabiliti all'art. 13, l'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 è consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i requisiti di cui ai successivi commi e sempreché i medesimi impianti non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW.

3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe in

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Art. 5. - Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti

1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.

2. L'Autorità per l'energia elettr

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Art. 6. - Tariffe incentivanti e periodo di diritto

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della medesima tabella è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni.

 

 

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Art. 7. - Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia

1. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, operanti in regime di scambio sul posto e realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia. N4

2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi sull’involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energe

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Art. 8. - Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale d

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Art. 9. - Condizioni per la cumulabilità di incentivi

1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile dell'edifici

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Art. 10. - Modalità per l'erogazione dell'incentivazione

1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i provv

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Art. 11. - Verifiche e controlli

1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto comporta

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Art. 12. - Obiettivo di potenza nominale da installare

1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 3000 MW entro il 2016.

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Art. 13. - Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti

1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 è stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

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Art. 14. - Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attività eseguita e ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 20

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Art. 15. - Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie

1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 lugli

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60758 9887300
Art. 16. - Disposizioni finali

1. Le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 si continuano ad applicare esclusivamente agli impianti fotovoltaici che hanno già acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A tali fini, in entrambi i commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto interministeriale 6 febbraio 2006  le parole «per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi» sono così sostituite: «fino al 2006 incluso».

2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sen

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ALLEGATO 1

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:

a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc,

dove:

- Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;

- Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;

- I è l'irraggiamento [W/m²] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;

- Istc, pari a 1000 W/m², è l'irraggiamento in condizioni di prova standard;

Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m².

b) Pca > 0,9 * Pcc

dove:

Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.

La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere effettuata in condizioni di irraggiamento (I) sul piano dei moduli superiore a 600 W/m².

Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli, misurata sulla faccia posteriore dei medesimi, superiore a 40 °C, è ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa. In questo caso la condizione a) precedente diventa:

à) Pcc > (1 - Ptpv - 0,08) * Pnom * I/Istc

Ove Ptpv indica le perdite

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Allegato 2 - Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della parziale integrazione architettonica (art. 2, comma 1, lettera B2)

 

Tipologia specifica 1

Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fab

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Allegato 3 - Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica (art. 2, comma 1, lettera B3)

N9

 

Tipologia specifica 1

Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita.

 

Tipologia specifica 2

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Allegato 4 - Documentazione da allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante (art. 5, comma 4)

N1

Documentazione finale di entrata in esercizio

1. Documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale. La documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della sottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

2. Scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingre

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