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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Messa in sicurezza di edifici e territorio: assegnati ai comuni i contributi per il 2020
Il Decreto del Ministero dell'interno del 30/12/2019, comunicato nella G.U. del 15/01/2020, n. 11, ha assegnato ai comuni contributi pari a 399.998.647 euro, per l'anno 2020, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
In particolare:
- nell'Allegato 1 al Decreto sono riportate le istanze trasmesse dai comuni entro il termine del 15/09/2019, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2020, nonché le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate;
- nell'Allegato 2 al Decreto sono riportate le richieste di contributo ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 853, della Legge 205/2017, e dai commi 140, 141 e 142, dell'art. 1, della L. 30/12/2018, n. 145;
- nell'Allegato 3 al Decreto, è riportato l'elenco dei comuni ai quali sono assegnati, per l'anno 2020, contributi pari a 399.998.647,12 euro per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
I comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di emanazione del Decreto (i.e. entro il 30/08/2020).
Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari:
- per una quota pari al 20% entro il 28/02/2020;
- per una quota pari al 60% entro il 31/07/2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori;
- per il restante 20% previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contatti pubblici).
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Si ricorda che il comma 139, dell'art. 1, della L. 30/12/2018, n. 145 (come sostituito dalla L. 27/12/2019, n. 160, Legge di bilancio 2020) assegna ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari a:
- 350 milioni di euro per l'anno 2021;
- 450 milioni di euro per l'anno 2022;
- 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
- 700 milioni di euro per l'anno 2026;
- 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031;
- 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033;
- 300 milioni di euro per l'anno 2034.
I commi 140-148 della Legge di bilancio 2019 (come modificati dalla dalla L. 27/12/2019, n. 160) disciplinano la procedura ed i termini per la concessione dei contributi ai comuni.
La determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente.
Il comma 148-bis, dell'art. 1, della L. 145/2018 (aggiunto dal D.L. 18/04/2019, n. 32) stabilisce che le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 853, della Legge 205/2017