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16/09/2024

Condono edilizio, interventi di completamento dell’opera

La Corte di Cassazione ribadisce che, in pendenza del procedimento di condono edilizio, non sono ammesse opere aggiuntive. Nella pronuncia chiarimenti sul divieto di effettuare interventi sull'immobile oggetto di richiesta di sanatoria.

Nel caso in esame, il Comune aveva ordinato la demolizione di alcune opere abusi per le quali era stata avanzata un’istanza di condono ai sensi dell’art. 32, D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio - Vedi la Nota: La sanatoria degli abusi edilizi).

ULTIMAZIONE DELL’OPERA - C. Cass. pen. 08/08/2024, n. 32281 ha spiegato che, il concetto di ultimazione dei lavori entro la data utile per il condono, rilevante ai fini della condonabilità delle opere edilizie abusive (31/03/2003), presuppone, oltre il completamento della copertura, l'esecuzione del "rustico", da intendersi come comprensivo della muratura di tamponatura, pur priva di rifiniture.

UNITARIETÀ DELL’OPERA, INAMMISSIBILITÀ DEL CONDONO PARZIALE - Inoltre, deve comunque verificarsi la eventuale correlazione temporale, funzionale e/o materiale della nuova struttura rispetto a quella oggetto di domanda di condono. Ciò si impone alla luce del principio di unitarietà dell'opera da condonare, che non può essere frazionata al fine di rientrare nel rispetto dei requisiti dimensionali piuttosto che temporali o di legittimazione soggettiva.
In altri termini, rispetto ad opere abusive non distinguibili tra loro, materialmente e/o per funzione, il fatto oggetto di condono deve ritenersi unico e non scorporabile in tante frazioni, l'una precedente al 31/03/2003 e le altre successive.
L'eventuale condono "parziale" riguarderebbe, altrimenti, un manufatto non più esistente e inciderebbe sull'unicità del prodotto del reato la cui natura abusiva ed illecita non può essere scissa né può essere superata mediante parziali demolizioni. In sostanza, la sanatoria deve riguardare l'immobile nella sua interezza, non una sola porzione ormai persa nella (e dalla) novità dell'intero fabbricato.

LAVORI DI COMPLETAMENTO - Il rispetto della procedura prevista dall'art. 35, L. 47/1985 (richiamato dall’art. 32, D.L. 269/2003) legittima solo gli interventi di completamento funzionale dell'opera per la quale è stata presentata la domanda di sanatoria. Tale procedura conferma la necessità della considerazione unitaria dell'opera e della impossibilità che il condono possa operare a fronte di un manufatto che sia stato fatto oggetto di continuazione dopo i termini cronologici di cui alla disciplina di condono di riferimento e al di fuori dei limiti di cui all'art. 35 citato.
Non possono pertanto essere effettuati interventi che mutano sostanzialmente l'immobile oggetto del condono: la domanda di sanatoria non può costituire lo strumento per legittimare interventi edilizi completamente diversi da quelli condonabili, né è possibile alterare la realtà delle cose mediante un sapiente e frazionato uso di interventi demolitori.
In sostanza, deve sussistere una perfetta coincidenza tra l'opera esistente ed ultimata al 31/03/2003 e quella effettivamente condonata, coincidenza che non consente di sfruttare il condono per sanare edifici totalmente diversi e nei quali la struttura abbia perso la sua individualità, né tale coincidenza - stante il citato principio di unitarietà che è basilare nella materia edilizia - può essere artificiosamente ripristinata mediante “chirurgiche operazioni”, mirate e parziali di frazionamento.

Sul tema si veda anche la Nota: Condono edilizio: criteri per l’accertamento del requisito dell’ultimazione.

Dalla redazione