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13/09/2024

Requisiti speciali minimi previsti dalla S.A. a pena di esclusione

Secondo il Consiglio di Stato, è legittima l’esclusione dalla gara del concorrente che non rispetti i requisiti speciali minimi fissati dal bando di gara.

Nel caso di specie si trattava di una gara per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti. Il capitolato tecnico aveva stabilito le caratteristiche minime dei contenitori dei rifiuti a pena di esclusione. Secondo la società esclusa, tali clausole dovevano ritenersi nulle in quanto dettate di là dai casi previsti al Codice dei contratti pubblici.

In proposito C. Stato 28/08/2024, n. 7296 ha ricordato che l’esclusione dalla gara di un’impresa autrice di un’offerta giudicata inidonea dal punto di vista tecnico non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che quest’ultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa, e non già l’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara.
La normativa in materia di appalti pubblici (art. 83, comma 8, D. Leg.vo 50/2016, applicabile ratione temporis) non ha posto infatti un divieto per la stazione appaltante di indicare nel bando le condizioni minime di partecipazione e i mezzi di prova, al fine di consentire la verifica, in via formale e sostanziale, delle capacità realizzative dell’impresa, nonché le competenze tecnico-professionali e le risorse umane, organiche all’impresa medesima, bensì ha regolamentato questo potere.

Tale impostazione è confermata dal D. Leg.vo 36/2023, art. 10 che al comma 3 prevede espressamente che, fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
Pertanto, le caratteristiche indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva.
Le difformità dell'offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto a essi, legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale.

La sentenza è in linea con l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale l'esclusione dalla gara di un concorrente per difformità essenziali dell'offerta esprime il dissenso dell'amministrazione rispetto ad un prodotto o servizio giudicato non rispondente alle caratteristiche tecniche minime previste nel progetto o nel capitolato posto a base della selezione. A fronte di ciò, l'amministrazione legittimamente può quindi non riconoscere alcun punteggio all'esito della fase di valutazione tecnica ed escludere l'impresa dalla gara, manifestando il proprio dissenso impeditivo della conclusione del contratto per mancanza nell'oggetto delle qualità attese (C. Stato 05/05/2016, n. 1809).

Dalla redazione