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16/12/2019

Sopraelevazione in zona sismica: permesso di costruire e certificazione preventiva

Secondo il Consiglio di Stato, sentenza 21/10/2019, n. 7151, il permesso di costruire per la ristrutturazione con sopraelevazione in zona sismica richiede la certificazione preventiva dell’Ufficio Tecnico Regionale non soltanto nel caso di edifici in cemento armato e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, ma anche nel caso di edifici in muratura.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il TAR aveva respinto il ricorso per l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria che permetteva la sopraelevazione di un fabbricato senza alcun obbligo di esecuzione di opere di adeguamento sismico.

In particolare la sopraelevazione poggiava su un fabbricato preesistente di antica costruzione (inizi del 1900) del tutto privo di fondamenta e di sottofondazioni, oltre ad appoggiarsi sul muro di un fabbricato limitrofo oggetto di ordinanza di sgombero ed ammesso a contributo per la ricostruzione post-sisma, in violazione - sostenevano i ricorrenti - dell’art. 90 del D.P.R. 380/2001 e delle le norme sul c.d. “adeguamento sismico” previsto dalle NTC (nella versione del 1996).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PRECEDENTE DECISIONE DEL TAR
Ai sensi del comma 1 dell’art. 90, D.P.R. 380/2001 è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni antisismiche;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del T.U. edilizia.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che l'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente Ufficio Tecnico Regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Il TAR riteneva che per le costruzioni in zona sismica, il parere preventivo e/o autorizzazione del competente Ufficio Tecnico Regionale sul numero massimo di piani che possono essere costruiti, risulta necessario soltanto per gli edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, in quanto per gli edifici in muratura la predetta disposizione, al comma 1 “statuisce in modo tassativo e vincolato che tale edifici possono essere sopraelevati soltanto per un altro piano, per cui in tale caso non occorre alcun parere preventivo e/o autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico”.

PRINCIPI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 21/10/2019, n. 7151, ha accolto il ricorso contro la suddetta decisione del TAR e ha annullato il permesso di costruire, affermando che la funzione della certificazione è quella di attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del Comune, l’idoneità della struttura “a sopportare” il nuovo carico. Poiché tale verifica potrebbe avere anche carattere negativo e prevedere che nessun ulteriore piano è in concreto realizzabile, è logico ritenere che la stessa debba essere effettuata (ed anzi a maggior ragione) anche per le strutture in muratura, in relazione alle quali la sopraelevazione è peraltro potenzialmente ammessa, per ragioni di precauzione, nei soli limiti prescritti dal comma 1 della disposizione in esame. In altri termini, la certificazione che individua il numero massimo di piani realizzabili serve in primis per verificare se vi siano piani realizzabili, e quindi se l’unico piano astrattamente consentito per le strutture in muratura sia in concreto assentibile in base alle effettive condizioni statiche dell’edificio da sopraelevare.

Pertanto il Consiglio di Stato ha ritenuto corrette le osservazioni dei ricorrenti secondo le quali i presupposti per la realizzazione di una sopraelevazione (e quindi per la legittimità del relativo permesso di costruire) sono:
- la verifica che nel complesso l’edificio sia conforme alla normativa antisismica;
- la certificazione ad hoc di competenza esclusiva dell’Ufficio Tecnico Regionale;
- la predisposizione delle opere di adeguamento antisismico.
E ciò a maggior ragione per il permesso in sanatoria, in quanto l’opera abusiva da regolarizzare deve obbedire al requisito della c.d. doppia conformità nel senso che deve essere conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente sia nel momento in cui la stessa opera è stata realizzata sia a quella vigente nel momento in cui è stata inoltrata l’istanza di sanatoria.

Infine il Consiglio di Stato ha precisato che la certificazione preventiva non coincide con l’autorizzazione antisismica disciplinata dall’art. 94, D.P.R. 380/2001, la quale riguarda l’inizio dei lavori e non il rilascio del permesso di costruire.

Dalla redazione