Restauro con modifica delle aperture esterne esistenti: è ristrutturazione edilizia pesante | Bollettino di Legislazione Tecnica
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15/11/2019

Restauro con modifica delle aperture esterne esistenti: è ristrutturazione edilizia pesante

Secondo la Corte di Cassazione, sez. pen., 31/10/2019, n. 44503, anche il restauro delle aperture esterne esistenti comportante una modifica delle stesse necessita del permesso di costruire e - se l’immobile è ubicato in zona sottoposta a vincolo - dell’autorizzazione paesaggistica.

FATTISPECIE
Nel caso di specie la ricorrente era stata condannata per i reati di cui all’art. 44, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 1, lett. c), e art. 181, D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, per aver realizzato opere senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed archeologico. In particolare si trattava del restauro di due aperture lignee in cattivo stato di conservazione con trasformazione delle stesse in un'unica apertura a vetri, di dimensioni inferiori a quelle preesistenti. Secondo la ricorrente, sul piano urbanistico si sarebbe trattato di un intervento di manutenzione straordinaria o restauro conservativo non assoggettato a permesso di costruire e su quello paesaggistico non sarebbe stata necessaria l'autorizzazione, rientrando le opere tra quelle disciplinate nell'art. 149, D. Leg.vo 42/2004.

NECESSITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Secondo la Corte tale intervento invece non è riconducibile né alla categoria della manutenzione straordinaria, né a quelle del restauro o risanamento conservativo, dovendo invece essere qualificato come ristrutturazione edilizia c.d. "pesante", per la quale è richiesto il previo rilascio del permesso di costruire a norma dell'art. 10, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), che prevede la necessità di detto titolo anche quando le opere portino ad un organismo edilizio in parte diverso da quello precedente perché comportanti la modifica dei prospetti.

NECESSITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Inoltre, ha proseguito la Corte, stante il pacifico vincolo paesaggistico, l'intervento richiedeva anche il previo rilascio della relativa autorizzazione sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'illecito di cui all'art. 181, D. Leg.vo 42/2004, trattandosi di reato di pericolo, non richiede ai fini della sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente, essendo sufficiente l'esecuzione, in assenza di preventiva autorizzazione, di interventi che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato;
- la qualificazione dell'intervento quale ristrutturazione edilizia non solo esclude l'applicabilità dell'art. 149 D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lett. a), ma proprio tale disposizione - nel prevedere che non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli “interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici” - conferma l'assoggettabilità al procedimento di valutazione della compatibilità paesaggistica di qualsiasi opera che appunto incida sull'estetica dei fabbricati.

Dalla redazione