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L. 14/11/2000, n. 338

Alloggi e residenze per studenti universitari
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Art. 1. - Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari

1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa è determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse già stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti

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Art. 1-bis - Nuovo housing universitario

N7

1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma. N10

2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. N10

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva

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Art. 1-ter - Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria

N8

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria delle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetto al regime autorizzatorio di c

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Art. 1-quater - Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie

N11

1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico dell

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Art. 2 - Omissis

 

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Art. 2-bis - Impignorabilità e insequestrabilità delle risorse per gli alloggi e residenze per studenti universitari

N11

1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro

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