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L. 19/06/2019, n. 56

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.
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Art. 1. - Istituzione del Nucleo della Concretezza

1. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:

“Art. 60-bis (Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza). — 1. Ferme le competenze dell’Ispettorato di cui all’articolo 60, comma 6, e dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa, denominato “Nucleo della Concretezza”.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:

a) le azioni dirette a garantire la corretta

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Art. 2. - Misure per il contrasto all’assenteismo

1. N7

2. N8

3. N9

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Art. 3. - Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

2. Al fine di accrescere l’efficienza dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

a) digitalizzazione;

b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

c) qualità dei servizi pubblici;

d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

e) contrattualistica pubblica;

f) controllo di gestione e attività ispettiva;

g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall’anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile. N10

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal prim

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Art. 4. - Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato

1. All’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 5. - Disposizioni in materia di buoni pasto

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d’acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nell’ambito delle attività del Programma di razionalizzazione

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Art. 6. - Disposizioni finali e clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono princìpi generali dell’ordinamento.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 attengono alla materia dell’ordinamento civile di cui all’artic

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