N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 28 e l'art. 29 della L. 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica):

«In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione».

«Art. 29. - Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione può autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti già perfezionati non siano inferiori ai sette decimi della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprietà del patrimonio gestito dall'istituto.

La cessione avviene alle condizioni e con le modalità previste dal precedente articolo 28. Il valore venale dell'alloggio è determinato al momento della cessione stessa».

Dalla redazione