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Sent. C. Stato 20/11/2015, n. 5291

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Appalti e contratti pubblici - Revisione prezzi - Finalità - Criteri - Applicabilità suppletiva variazione Istat - Limite massimo revisione salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa.

In tema di revisione prezzi la costante giurisprudenza ha affermato l’applicabilità in via suppletiva dell’indice del medesimo Istituto nazionale di statistica dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed i

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SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la pres

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FATTO

1. In accoglimento del ricorso della CTP s.p.a., esercente attività di trasporto pubblico locale per la Provincia di Caserta, con la sentenza in epigrafe questa Sezione ha riconosciuto il diritto della prima alla revisione del corrispettivo dovuto per il triennio 2004 – 2006, sulla base dell’indicizzazione prevista dall’art. 6 l. n. 537/1993 (“Interventi correttivi di finanza pubblica”), e conseguentemente condannato l’amministrazio

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DIRITTO

1. In relazione alle difese svolte dalla Provincia va statuito quanto segue:

- diversamente da quanto sostiene l’amministrazione, la condanna sui criteri di cui è chiesta l’ottemperanza è stata pronunciata in accoglimento integrale del ricorso della CTP per il riconoscimento della revisione sul corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico per gli anni 2004, 2005 e 2006, avendo in particolare la Sezione specificato, a confutazione degli assunti dell’odierna resistente che è irrilevante «il fatto che non esiste un atto formale di rinnovo contrattuale per il 2006», essendovi comunque stata «un'esecuzione di fatto su accordo tra le parti»;

- pertanto, non hanno ragione di porsi i dubbi sul periodo temporale da computare ai fini della liquidazione della somma dovuta alla società, così come, stante l’intangibilità del giudicato da parte del giudice dell’ottemperanza, non può essere esclusa alcuna annualità delle tre riconosciute in sede di cognizione;

- non è inoltre configurabile alcuna nuova domanda per il fatto che quest’ultima, dopo avere diffidato stragiudizialmente la Provincia a corrisponderle la somma di € 1.832.762,00 (diffida in data 22 giugno 2007), nel presente ricorso ha invece quantificato il capitale in questione nella maggior somma di € 3.307.349,00;

- si tratta infatti in entrambi i casi della medesima pretesa, discendente dalla condanna sui criteri pronunciata da questa Sezione e per l’esecuzione della quale la CTP ha proposto il presente ricorso ai sensi del citato art. 34, comma 4, del codice del processo, una volta constato il mancato raggiungimento di un accordo sulla quantificazione della somma;

- la società ricorrente ha peraltro specificato sul punto (in memoria di replica) che la maggior somma da essa quantificata nella presente sede giurisdizionale, mediante ausilio di un consulente di parte, è stata ottenuta sulla base dei criteri indicati nella sentenza di condanna;

- palesemente infondata è l’eccezione di prescrizione del credito, che la Provincia di Caserta fa erroneamente discendere dal triennio oggetto di domanda di controparte, anziché dalla sentenza di condanna, in relazione alla quale il conseguente termine decennale per l’actio iudicati era pacificamente in corso al momento della proposizione del presente ricorso;

- deve del pari essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, che la Provincia ha sollevato sul rilievo di essere mero ente delegato dalla Regione Campania ad esercitare le funzioni di trasporto pubblico locale, cosicché è quest’ultima amministrazione il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza di condanna;

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:

- condanna la Provincia di Caserta a pagare alla CTP s.p.a. la somma di € 1.832.7

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