Comma abrogato dall'art. 16, comma 2, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192, così recitava:

"2. Il «rendimento globale medio stagionale» dell'impianto termico è definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10MJ = 1 kWh.

Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:

- rendimento di produzione,

- rendimento di regolazione,

- rendimento di distribuzione,

- rendimento di emissione,

e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato entro i successivi trenta giorni."

Dalla redazione