N25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. del 16/04/2013 n. 74. L’articolo 10 così recitava: “Art. 10 (Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici) - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.”

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