Comma abrogato dal D.P.R. del 16/04/2013 n. 74. Il comma 1 dell’articolo 4 così recitava: “1. Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w) dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.”

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