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L. R. Piemonte 22/02/2019, n. 5

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 08/07/2021, n. 144
- L.R. 12/03/2021, n. 6
- L.R. 04/01/2021, n. 1
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - (Finalità)

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive all’aperto e del turismo itinerante al fine di:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all’aperto per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione;

b) favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell

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Art. 2. - (Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge le attività ricettive all’aperto, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditor

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Art. 3. - (Servizi di ospitalità turistica e pertinenziali)

1. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono assicurati durante il soggiorno i seguenti servizi di ospitalità turistica:

a) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno nelle unità abitative su richiesta;

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Art. 4. - (Locali accessori e servizi complementari)

1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) possono offrire locali accessori e servizi complementari per il benessere e

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Art. 5. - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) equipaggio: le persone che, singolarmente o in gruppo, soggiornano all’interno della struttura ricettiva all’aperto in una piazzola o unità abitativa, con o senza mezzi mobili di pernottamento propri;

b) piazzole: le superfici attrezzate messe a disposizione del turista atte ad ospitare l’equipaggio provvisto di tende o di mezzi mobili di pernottamento propri, nonché gli allestimenti mobili e le strutture accessorie o d

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Capo II - TIPOLOGIE RICETTIVE ALL’APERTO E ITINERANTI
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Art. 6. - (Campeggi e villaggi turistici)

1. Sono campeggi le strutture ricettive all’aperto che, in un’area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate per l’insediamento di tende o di altri mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei turisti e in via residuale in unità abitative o in allestimenti e mezzi mobili collocati dal titolare o gestore.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all’aperto che in un’area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal titolare o gestore e costituiti da unità abitative fisse o allestimenti mobili e in via residuale in piazzole a favore di turisti provvisti di propri allestimenti e mezzi mobili di pernottamento.

3. L’appartenenza alla tipologi

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Art. 7. - (Garden sharing)

1. È consentito da parte di soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all’aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, in aree con destinazione d’uso residenziale, per le quali le condizioni di compatibilità urbanistica sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’ar

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Art. 8. - (Aree per il turismo itinerante)

1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni promuovono a favore di imprese private e di associazioni o enti senza scopo di lucro nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale, la realizzazione di apposite aree per la ricettività all’aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, nonché nelle vicinanze dei principali assi viari, tenuto conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative.

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Capo III - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
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Art. 9. - (Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante)

N4

1. N11 L'insediamento delle strutture ricettive all'aperto denominate "campeggi", "villaggi turistici", "aree attrezzate o aree di sosta", nonché delle aree "camper service", insediabili presso i campeggi e i villaggi turistici, ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5, è consentito unicamente in aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità a

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Art. 10. - (Deroghe ed esclusioni)

1. Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per:

a) gli spazi all’aperto destinati alla sosta di campeggiatori all’interno delle

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Art. 11. - (Procedimenti per l’allestimento dei complessi ricettivi all’aperto e per le aree destinate al turismo itinerante)

N6

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Art. 12. - (Avvio di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante)

1. Chiunque intende gestire una delle strutture ricettive di cui all’articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, presenta, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990 una SCIA, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all’attività.

1-bis. Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché dalla planimetria che individui la localizzazione dei servizi, delle unità abitative e degli allestimenti di varia natura, comprensiva delle piazzole.N2

1-ter. L'avvio dell'attività, nel caso di cui al comma 1-bis, è subordinato alla conclusione della procedura, a cura del SUAP, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo s

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Art. 13. - (Avvio di campeggi temporanei o mobili e garden sharing)

1. Chiunque intende gestire un campeggio temporaneo o mobile di cui all’articolo 6, comma 5, oppure un’attività di garden sharing di cui all’articolo 7, presenta una comunicazione al comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all’attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) dei requisiti soggettivi di cui al

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Art. 14. - (Gestione delle attività)

1. La gestione dei complessi ricettivi all’aperto e delle aree per il turismo itinerante di cui all’articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, può essere svolta in forma imprenditoriale e in tal caso è in capo ad un unico soggetto giuridico. È altresì consentita la gestione da parte di enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro o che operano nel settore del turismo giovanile, nonché per finalità ricreative, culturali e sociali nel rispetto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della

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Art. 15. - (Sospensione e cessazione volontaria dell’attività)

1. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell’attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 12, comma 6, e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 13, comma 5.

2. I

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Art. 16. - (Riserva di denominazione, classificazione e loghi distintivi)

1. L’uso dei termini campeggio, villaggio turistico, campeggio temporaneo o mobile, aree di sosta, camper service punto sosta e garden sharing è riservato esclusivamente a coloro che esercitano le attività disciplinate dalla presente legge.

2. Le strutture ricettive all’aperto di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, sono classificate sulla base degli standards qualitativi minimi riferiti ai seguenti parametri:

a) contesto ambientale;

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Art. 17. - (Denominazioni alternative e aggiuntive)

1. Le strutture ricettive all'aperto configurate come campeggi e villaggi turistici possono assumere denominazioni commerciali alternative quali "camping village" e "glamping" se possiedono i requisiti tecnici defi

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Art. 18. - (Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell’offerta turistica nei complessi ricettivi all’aperto)

1. La Giunta regionale, nell’ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria e nazionale, nonché nell’ambito

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Capo IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
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Art. 19. - (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto regionale, adotta, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

a) le caratteristiche tecniche dei campeggi e villaggi turistici di cui all’articolo 6, commi 1 e 2;

b) le caratteristiche tecniche delle aree destinate al turismo itinerante di cui all’articolo 8;

c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera a) nonché delle piscine e degli spazi eve

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Capo V - VIGILANZA E SANZIONI
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Art. 20. - (Funzioni di vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni dell

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Art. 21. - (Sanzioni)

1. Chiunque contravviene all’obbligo di cui all’articolo 10, comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00, nonché al sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento. N15

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all’articolo 12, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.0000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 12 oltre alla cessazione dell’attività;

b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 12;

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Art. 22. - (Applicazione delle sanzioni)

1. Le funzioni di accertamento, irrogazione, riscossione e introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 21 sono di competenza del comune

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Art. 23. - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)

1. La misura delle sanzioni indicate nell’articolo 21 è aggiornata secondo le modalità di cui all’

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Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGATIVE
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Art. 24. - (Disposizioni transitorie)

1. I complessi ricettivi all’aperto, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano, entro un anno, alle nuove disposizio

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Art. 25. - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato ad eccezione dei ca

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Art. 26. - (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto agli stessi si fa fronte con

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Art. 27. - (Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto), ad esclusione del primo comma dell’articolo 3, dell’articolo 16, nonché dell’allegato 1 (Caratteristiche tecniche comuni a campeggi e villaggi turistici) e dell’allegato 2 (Quadro di classificazione dei complessi ricettivi all’aperto);

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Art. 28. - (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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