La Sent. Corte Cost. 08/07/2021, n. 144 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nel testo originario limitatamente alle parole “ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all’art. 6, comma 5”.

Si riporta il testo originario del comma prima della sostituzione dell’articolo ad opera dell’articolo 6, comma 1, della L. R. Piemonte 04/01/2021, n. 1:

“1. L’insediamento dei complessi ricettivi all’aperto ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all’articolo 6, comma 5, è consentito unicamente nelle aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali e in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali e biodiversità, della Rete Natura 2000, nonché alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, ed è soggetto al rilascio di un permesso di costruire, nonché al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e ai costi di costruzione.”.

Dalla redazione