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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 04/01/2021, n. 1
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/20191. Il comma 5 dell'articolo |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/20191. All'articolo 7, comma 4 |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/20191. All'articolo 8, comma 1 |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 5/20191. L'articolo 9 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante) 1. L'insediamento delle strutture ricettive all'aperto denominate "campeggi", "villaggi turistici", "aree attrezzate o aree di sosta", nonché delle aree "camper service", insediabili presso i campeggi e i villaggi turistici, ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5, è |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5/20191. Al termine dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 5/2019 sono |
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Art. 8 - Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 5/2019 |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/20191. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2019 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'a |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 5/20191. Al secondo periodo dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 5/2019 le parole "per i quali è ammessa la relativa gestione esclusivamente per i |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 5/20191. Il comma 1 dell'articol |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 5/20191. All'articolo 21, comma |
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Art. 16 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 17 - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. |
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