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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 29/12/2022, n. 11/R
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- D.P.G.R. 29/12/2023, n. 13/R
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Gestione dell'attività1. L'attività turistico-ricettiva all'aperto, gestita secondo le modalità definite dall'articolo 14 della L.R. n. 5/2019, può essere esercitata esclusivamente dal proprietario degli immobili destinati allo svolgimento dell'esercizio, ovvero dal titolare di altro diritto reale o personale di g |
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Art. 3 - Periodi di apertura e limiti di permanenza |
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Art. 4 - Destinazione urbanistica e criteri di localizzazione1. Le strutture ricettive organizzate in campeggi e villaggi turistici sono consentite esclusivamente in aree individuate dallo strumento urbanistico con destinazione d'uso turistico-ricettiva. 2. Le aree destinate ai campeggi temporanei o mobili, di cui all'articolo 6, comma 5 della L.R. n. 5/2019, utilizzate per attività di carattere temporaneo, occasionale o ciclico, sono consentiti in spazi aperti, pubblici o privati, nel rispetto delle disposizioni urbanistico-edilizie comunali; in relazione alla frequenza degli eventi e della natura delle attività svolte, tali aree possono essere classificate nello strumento urbanistico comunale come aree del territorio destinate a tali specifiche funzioni. Se l'area ricade all'interno di un sito d |
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Art. 5 - Servizi aggiuntivi1. I titolari o gestori delle strutture ricettive all'aperto possono offrire alla propria clientela, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A del presente regolamento, servizi aggiuntivi tra quelli indicati nell'allegato B del presente regolamento, anche ai fini dell'ottenimento delle categorie di vertice con riferimento alla cla |
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Art. 6 - Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande1. L'offerta del servizio di preparazione, somministrazione o vendita di alimenti e bevande è soggetta all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. 2. Gli adempimenti amministrativi ed i requisiti strutturali necessari per le attività di preparazione e sommini |
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Art. 7 - Classificazione1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive all'aperto è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all'allegato B del presente regolamento, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dai titolari o gestori della relativa struttura. 2. Il sistema di classificazi |
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Art. 8 - Riserva di denominazione1. L'uso della denominazione delle tipologie ricettive di cui agli articoli 6 e 8 della L.R. n. 5/2019 è riservato esclusivamente a titolari o gestori di strutture ricettive all'aperto e ogni forma di comunicazione al pubblico deve essere chiara rispetto alla tipologia dell'attività esercitata. 2. La denominazione di |
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Art. 9 - Segni distintivi1. I complessi ricettivi all'aperto denominati "campeggi" e "villaggi turistici" sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo con la relativa classe assegnata, conforme alle caratteristiche definite nella sezione I dell'a |
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Art. 10 - Pubblicità e obblighi informativi1. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, |
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Art. 11 - Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione di "posto tappa"1. Le strutture ricettive all'aperto che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 5/2019 soddisfano le seguenti condizioni: a) sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso; |
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Art. 12 - Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di "posto tappa"1. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 11 che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" garantiscono la loro identifi |
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CAPO II - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 14 - Norme transitorie1. Le strutture ricettive all'aperto, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano, entro i limiti temporali perentori di seguito indicati, ai: a) requisiti di classificazione di cui all'allegato B, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; |
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Allegato E - Linee guida per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa” e per l’attribuzione del logo distintivoParte di provvedimento in formato grafico |
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13/01/2025
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