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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 04/12/2009, n. 30
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 26/09/2016, n. 18
- L.R. 22/02/2019, n. 5
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Art. 1 - Art. 9 Omissis |
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Art. 10 - (Disposizioni igienico-sanitarie per le piscine ad uso natatorio)1. La Regione nell’esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, disciplina i requisiti igienico-sanitar |
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Art. 11 - Art. 20 Omissis |
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Art. 22 - Omissis |
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Art. 27 - (Modifiche della legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42)1. L’articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42 (Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’industria termale in Piemonte), è sostituito dal seguente: “Art. 2 - (Programmazione degli interventi) 1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare ai sensi dell’articolo 5. 2. Il programma di cui al comma 1 indiv |
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Art. 28 - (Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a so |
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Art. 29 - (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)1. L’articolo 25 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica) è sostituito dal seguente: “Art. 25 - (Vigilanza) 1. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 21 della l. 363/2003, esercitano inoltre la vigilanza sull’osservanza della legge le guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) limitatamente agli articoli 27, 28, 30, 31 e 32 della presente legge.”. 2. L’articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 35 - (Sanzioni) 1. Fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) 50,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12; b) da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all’articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge; c) la sanzione amministrativa di cui all&r |
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Art. 30 - Art. 34 Omissis |
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Art. 35 - (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)1. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 8 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), introdotto dall’articolo 9 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4, sono aggiunti i seguenti: “2-quater. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge in materia di orari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro. 2-quinquies. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni tre anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al triennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell’anno successivo. |
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Art. 37 - (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1)1. Dopo il comma 6 dell'a |
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Art. 38 - Art. 41 Omissis |
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Art. 42 - (Abrogazioni)1. - 3. Omissis 4. La lettera f) del comma 2 |
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Art. 43 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dell |
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Allegato A - B Omissis |
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