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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 20/05/1970, n. 300
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L. 20/05/1970, n. 300
L. 20/05/1970, n. 300
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 19/05/2022, n. 125
- L. 23/12/2021, n. 238
- Sent. Corte Cost. 01/04/2021, n. 59
- D. Leg.vo 24/09/2016, n. 185
- D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151
- C. Cost. 03/07/2013, n. 231
- L. 28/06/2012, n. 92
- D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)
- D. Leg.vo 09/07/2003, n. 216
- D. Leg.vo 30/06/2003, n. 196
- D. Leg.vo 19/12/2002, n. 297
- L. 11/04/2000, n. 83
- Sent. Corte Cost. 01/06/1998, n. 226
- D.P.R. 28/07/1995, n. 313
- D.P.R. 28/07/1995, n. 312
- L. 23/12/1994, n. 724
- D.L. 11/07/1992, n. 333 (L. 08/08/1992, n. 359
- Sent. Corte Cost. 11/07/1991, n. 364
- L. 23/07/1991, n. 223
- C. Cost. 17/01/1991, n. 41
- L. 12/06/1990, n. 146
- L. 11/05/1990, n. 108
- Sent. Corte Cost. 18/07/1989, n. 427
- Sent. Corte Cost. 26/03/1987, n. 96
- L. 27/12/1985, n. 816
- Sent. Corte Cost. 29/11/1982, n. 204
- L. 13/08/1979, n. 384
- L. 09/12/1977, n. 903
- L. 08/11/1977, n. 847
- D.L.02/03/1974, n. 30 (L. 16/04/1974, n. 114)
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TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE |
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Art. 1. - (Libertà di opinione)I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la lor |
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Art. 3. - (Personale di vigilanza)I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai la |
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Art. 5. - (Accertamenti sanitari)Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore |
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Art. 6. - (Visite personali di controllo)Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. |
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Art. 7. - (Sanzioni disciplinari)N1 Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. |
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Art. 8. - (Divieto di indagini sulle opinioni) |
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Art. 9. - (Tutela della salute e dell'integrità fisica)I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortu |
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Art. 10. - (Lavoratori studenti)I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione prof |
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Art. 11. - (Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa)Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappre |
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Art. 12. - (Istituti di patronato)Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimen |
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Art. 13. - (Mansioni del lavoratore)L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: |
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TITOLO II - DELLA LIBERTÀ SINDACALE |
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Art. 14. - (Diritto di associazione e di attività sindacale)Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori al |
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Art. 15. - (Atti discriminatori)È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un la |
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Art. 16. - (Trattamenti economici collettivi discriminatori)È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. |
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Art. 17. - (Sindacati di comodo)È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altri |
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Art. 18. - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimoIl giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contri |
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TITOLO III - DELL'ATTIVITÀ SINDACALE |
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Art. 19. - (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: |
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Art. 20. - (Assemblea)I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali |
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Art. 21. - (Referendum)Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali c |
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Art. 22. - (Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei |
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Art. 23. - (Permessi retribuiti)I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. |
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Art. 24. - (Permessi non retribuiti)I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative si |
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Art. 25. - (Diritto di affissione)Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisp |
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Art. 26. - (Contributi sindacali)I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'in |
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Art. 27. - (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sinda |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI |
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Art. 28. - (Repressione della condotta antisindacale)Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sus |
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Art. 29. - (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui a |
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Art. 30. - (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi ret |
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Art. 31. - (Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive |
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Art. 32. - (Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive) |
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TITOLO V - NORME SUL COLLOCAMENTO |
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Art. 33. |
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Art. 34. |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI |
|
Art. 35. - (Campo di applicazione)Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto au |
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Art. 36. - (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche)Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di ap |
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Art. 37. - (Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolg |
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Art. 38. - (Disposizioni penali)Le violazioni degli articoli 2, 5, 6 e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 |
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Art. 39. - (Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori. |
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Art. 40. - (Abrogazione delle disposizioni contrastanti)Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. |
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Art. 41. - (Esenzioni fiscali)Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione s |
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