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Sent.C. Cass. 05/02/1988, n. 1208

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1. Appalti - Codice disciplinare - Efficace se affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
1. Il cosiddetto codice disciplinare, quale insieme delle norme disciplinari unilateralmente poste dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 7, 1° c., L. 20 maggio 1970 n. 300, è efficace solo se portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, mentre resta esclusa la possibilità di considerare come equipollenti mezzi di comunicazione che abbiano come destinatari i singoli lavoratori individualmente considerati, trattandosi di disposizioni indirizzate a lavoratori dipendenti non come singoli, ma come componenti di una collettività indeterminata e variabile.

1. Conf. Cass. 19 febbraio 1987 n. 1800[R=W19F871800], 20 gennaio 1987 n. 474[R=W20GE87474], 18 luglio 1985 n. 4245[R=W18L854245], 11 giugno 1984 n. 3322,[R=W11G843322] 23 febbraio 1981 n. 1104[R=W23F811104], 11 aprile 1978 n. 1717[R=W11A781717]; contra Cass. 28 marzo 1986 n. 2228[R=W28M862228], 13 febbraio 1985 n. 1249[R=W13F851249], 20 ottobre 1978 n. 4754.[R=W20O784754]
C.c. artt. 2094, 2104 2° c., 2106; L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 7, 1° c., art. 4, 4° c., artt. 35 e 40R

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