Ai sensi dell'art. 16-ter, del D.L. 02/03/1974, n. 30 (L. 16/04/1974, n. 114) i periodi di aspettativa previsti dal presente articolo, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.

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