Ai sensi dell'art. 22, comma 39, della L. 23/12/1994, n. 724, la normativa prevista dal presente articolo, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.

Ai sensi dell'art. 16-ter, del D.L. 02/03/1974, n. 30 (L. 16/04/1974, n. 114) i permessi spettanti a norma del presente articolo sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.

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