Sent.C. Cass. 22/04/2002, n. 5828 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 22/04/2002, n. 5828

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1. Appalti ll.pp. - Dipendenti dell'appaltatore - Obbligo appaltatore di applicazione contratti collettivi di lavoro - Inserimento nel contratto di appalto - Limiti.
1. La norma dell'art. 36 della L. 20 maggio 1970 n. 300 - che dispone l'inserimento nei contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche di una clausola determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona (cosiddetta clausola sociale) - si riferisce al trattamento dei dipendenti dell'appaltatore, e non può essere invocata ai fini dell'applicazione di clausole della contrattazione collettiva che prevedono l'obbligo dell'appaltatore medesimo di assumere i lavoratori già dipendenti da precedente appaltatore.

Sullo statuto dei lavoratori, di cui alla L. 20 maggio 1970 n. 300R e sui C.C.N.L. (contratti collettivi nazionali di lavoro) ved. Cass. 5 giugno 1997 n. 5027R (L'applicazione delle condizioni stabilite nei C.C.N.L. è subordinata all'inserimento di apposita clausola ex art. 36 della cit. L. 70/300; in mancanza di questa non può invocarsi l'art. 1339 Cod.civ.); S.U. 22 marzo 1995 n. 3318R; S.U. 17 marzo 1995 n. 3101R; 16 gennaio 1993 n. 528R (La norma del cit. art. 36 non può essere invocata ai fini dell'applicazione di clausole della contrattazione collettiva che prevedono l'obbligo dell'appaltatore di assumere i lavoratori già dipendenti del precedente appaltatore); 21 dicembre 1991 n. 13834[R=W21D9113834] (L'operatività della cosiddetta clausola sociale prevista dal cit. art. 36 presuppone l'effettivo inserimento di detta clausola nel provvedimento di concessione o nel capitolato di appalto); S.U. 5 febbraio 1988 n. 1208R (Il codice disciplinare di cui all'art. 7, 1° c., della L. 70/300 è efficace solo se portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti); 22 ottobre 1987 n. 7814R (Ai sensi dell'art. 17, 1° c. del Cap.gen. ll.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362] - poi abrogato - nei contratti di appalto deve stabilirsi l'obbligo dell'appaltatore di osservare le condizioni dei C.C.N.L.. Il nuovo Cap.gen., D.M. 19 aprile 2000 n. 145, nell'art. 7[R=DM19A00,A=7], 1° c. dispone che "l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori"); 19 agosto 1986 n. 5096R (Nei capitolati d'appalto deve inserirsi clausola sull'obbligo dell'appaltatore di applicare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle dei C.C.N.L.). L. 20 maggio 1970 n. 300R (Statuto dei lavoratori) Art. 7 (Sanzioni disciplinari) - (1° c.) Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e dalle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Art. 36 (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche) - 1° c. (Omissis) "nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona".
(L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 36)

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